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COMITATO
MINORI STRANIERI

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Regolamento
- Linee guida 2005
COMITATO
MINORI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
9 dicembre 1999 n. 535. ( indice )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000 )
REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI
DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI, A NORMA DELL'ARTICOLO 33, COMMI 2
E 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 113;
Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione
e i compiti del Comitato per i minori stranieri;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea
del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;
Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica
ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori,
firmata all'Aja il 28 maggio 1970;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio
1999;
Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della
giustizia;
Adotta il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. ( nota )
Oggetto e definizioni
- Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i
minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma
2, lettere a) e b).
- Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio
dello Stato", di seguito denominato "minore presente non
accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o
di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi
vigenti nell'ordinamento italiano.
- Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente
nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore
accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana
o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei
anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie,
ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito
da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di
guida e di accompagnamento.
- Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle
misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza
necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento
alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità
alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità
giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve
essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare
del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.
- Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto
legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende
il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo
unico.
CAPO II
Comitato per i minori stranieri
Art. 2. ( nota )
Compiti del Comitato
- Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei
minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176.
- Ai fini del comma 1, il Comitato:
- vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione,
secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti
da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
- provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori
accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);
- accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo
1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo
5;
- svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere
l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati,
anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi
a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni
pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e
può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
- in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai
fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità
familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di
cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti
non accompagnati;
- definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste
per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
- provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati,
secondo le modalità previste dall'articolo 5.
- Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili,
di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente
regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale
ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente
responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento,
alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo
stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in
relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo
33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma
anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione
e ricerca.
Art. 3.
Costituzione ed organizzazione del Comitato
- Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed è composto da nove rappresentanti:
- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti
nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.
- Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono
rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra
i dipendenti delle medesime amministrazioni.
- Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal
Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione
del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in
relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.
- I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da
personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali.
- In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia
improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del
minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da
un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato
nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi.
I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui
sono stati adottati.
- In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione
del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina
di un tutore provvisorio.
Art. 4. ( nota )
Strumenti operativi
- Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza
ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti
dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza,
e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione
di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione
e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri
ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli
scopi istituzionali del Comitato.
- Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso
ai dati è consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali
del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione
del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo
3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito
il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati
agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalità statistiche,
di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi
pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei
minori immigrati, quando ciò si renda necessario per il migliore
perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso,
da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione,
di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati è
altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi
di polizia.
- I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati
sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti
in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere
adeguatamente protetti.
CAPO III
Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art. 5.
Censimento
- I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli
enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza,
i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza
sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato,
sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei
a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di
tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità,
alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali
di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con
indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle
sue esigenze.
- La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo
nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla
legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare
la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo
certo che essa sia stata già effettuata.
- L'identità del minore è accertata dalle autorità
di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del
minore.
Art. 6.
Accoglienza
- Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al
soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico
e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.
- Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato
può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare
convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e
internazionali che svolgono attività inerenti i minori non
accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che
garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro
ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.
Art. 7.
Rimpatrio assistito
- Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente
il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali,
dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni
psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle
autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è
rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.
- Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il
Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato,
assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli
enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
- Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali
il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è
affidato il rimpatrio assistito.
CAPO IV
Ingresso e soggiorno dei minori accolti
Art. 8.
Ingresso
- I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta
del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo
2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La
domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato,
corredata dei dati relativi all'attività già svolta
dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare
il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con
relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti
ed i documenti richiesti.
- Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità
e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori.
Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente
e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi
nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri
in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita
da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
- La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata
alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato
può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il
proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già
realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente
estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare
competente.
- Il Comitato può considerare come valide le informazioni
assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente
o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
- Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza
delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di
quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
- I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello
Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente
entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà
essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori
dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma
sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione
di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art. 9.
Soggiorno
- La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può
superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più
periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato
può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione
della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni,
con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività
scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione
della durata della permanenza è comunicata alla questura competente
ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno
per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998, n. 191,
s.o.), come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, è il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri).
- Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui
al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
- le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età
superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni
o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo
e per il rimpatrio dei medesimi;
- le modalità di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito
delle attività dei servizi sociali degli enti locali e
i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma
1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza,
del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con
la sua famiglia nel Paese d'origine o in Paese terzo.
- bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero
non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è
adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato
nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.
- Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività
di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo".
Note alle premesse:
Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.
La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori
non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 luglio 1997,
n. C 221/23.
La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11
giugno 1991, n. 135, s.o. Il testo degli articoli 2, 20 e 22 è
il seguente:
"Art. 2.
- Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella
presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori
o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale,
dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza.
- Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché
il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività,
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti
legali o dei suoi familiari".
"Art. 20.
- Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
- Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
- Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto
islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento
in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione
tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità
di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica".
"Art. 22.
- Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché
un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure
è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo
o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie
per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti
Stati sono parti.
- A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino
necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite,
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione
e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato
al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo
alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente convenzione, la stessa protezione di quella
di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato
del suo ambiente familiare per qualunque motivo".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre
1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda
in nota al titolo.
Note all'art. 2:
Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle note
alle premesse.
La legge 31 dicembre 1996, n. 675, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art.
22 è il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili).
- I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".
Nota all'art. 4:
Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:
"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito
il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento
delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite
nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno
1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione
del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì
le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione,
la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo.
- Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie
di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con
particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa
del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri
e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano
le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti
locali per l'attuazione del programma.
- Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva
al 1o gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito
del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche
del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione
è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000".
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