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COMITATO
MINORI STRANIERI

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Regolamento
- Linee guida 2005
COMITATO
MINORI
LINEE
GUIDA 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
COMITATO MINORI STRANIERI
Il Comitato per i minori stranieri,
nella seduta del 14 marzo 2005, ha modificato le “Disposizioni generali”
che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste
per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti
nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
Tali modifiche si sono rese necessarie a partire sia dall’esperienza
maturata in quest’ultimo anno sia dall’entrata in vigore,
in data 25 febbraio 2005, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 ottobre 2004, n.334 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che
ha interessato anche l’organizzazione dei suddetti programmi.
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
COMITATO MINORI STRANIERI
Il Comitato per i minori stranieri,
istituito in base all’ art.33 del Dlgs 286/98, nella seduta del
17 dicembre 2003 ha deliberato i criteri predeterminati di valutazione
e le modalità delle richieste per l’ingresso e il soggiorno
in Italia dei minori stranieri accolti nell’ambito dei programmi
solidaristici di accoglienza temporanea, promossi da enti e associazioni
italiane, così come previsto dall’art.5, comma 1 del Dlgs
113/99 e dall’art.2, comma 2, lettera h, del DPCM 535/99.
Il Comitato intende così valorizzare il ruolo degli enti e delle
associazioni di solidarietà e rendere più snelle, efficaci
e trasparenti le procedure relative all’approvazione ed alla gestione
dei programmi solidaristici, nell’esclusivo interesse dei minori
beneficiari dei programmi stessi.
Le presenti disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio
2004, abrogano quelle attualmente in vigore, fatte salve le disposizioni
relative alle domande presentate dalle singole famiglie. Il mancato rispetto
dei contenuti e delle finalità del programma potrà comportare
per gli enti e le associazioni la sospensione dell’approvazione
già concessa. Nei casi più gravi è prevista la non
ammissibilità alla gestione di futuri programmi.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
COMITATO MINORI STRANIERI
DISPOSIZIONI GENERALI
Gli enti e le associazioni che intendono
promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore
di minori stranieri, hanno l’obbligo di:
1. Richiedere al Comitato l’approvazione
del programma solidaristico che intendono realizzare. Il programma è
valutato prioritariamente in base a tre criteri: validità dell’iniziativa,
affidabilità degli enti e delle associazioni, affidabilità
del referente estero dell’iniziativa.
Gli enti e le associazioni che intendono realizzare programmi solidaristici
di accoglienza temporanea, presentano domanda al Comitato, con allegata
la documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data
prevista per l’ingresso dei minori.
Il Comitato delibera entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, previa
verifica della completezza e congruità della documentazione presentata.
Il Comitato non prende in esame i programmi presentati oltre i termini
indicati.
In caso di incompletezza della documentazione, gli enti e le associazioni
disporranno di 15 giorni dalla richiesta del Comitato – formulata
nelle vie brevi (fax, e-mail) - per fornire tutte le integrazioni necessarie.
Per ogni singolo programma deve essere presentata singola domanda di approvazione,
corredata della documentazione richiesta.
Il Comitato all’atto dell’approvazione, assegna al programma
una sigla distintiva. Tale sigla dovrà essere apposta dagli enti
e dalle associazioni su tutte le successive comunicazioni, nonché
sulla documentazione inviata alle autorità interessate.
Il Comitato comunica tempestivamente a chi ha presentato il programma,
alle rappresentanze diplomatico-consolari e alle questure interessate,
la decisione riguardo l’approvazione o meno del programma.
In caso di approvazione, il Comitato trasmette alle competenti autorità
diplomatico-consolari italiane anche gli elenchi nominativi dei minori
beneficiari e dei loro accompagnatori. Gli enti e le associazioni devono
notificare al Comitato qualsiasi variazione della struttura del programma
e dei nominativi inclusi negli elenchi sopra citati.
L’eventuale sostituzione di uno o più minori beneficiari
del progetto dovrà essere comunicata dall’ente od associazione
proponente al Comitato almeno 15 giorni prima della data della prevista
partenza per l’Italia. Il Comitato provvederà a darne comunicazione
alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana, indicando
unicamente il nominativo del minore sostituito, quello del minore che
lo rimpiazza ed il numero identificativo del progetto interessato.
L’eventuale sostituzione di uno o più accompagnatori dovrà
invece essere comunicata direttamente, a cura dell’ente od associazione,
all’Autorità diplomatico-consolare italiana competente e
per conoscenza al Comitato. Dovrà riportare i nominativi del sostituto
e di chi è sostituito, le ragioni della variazione ed il numero
identificativo del progetto interessato .
Qualsiasi variazione della data e/o della frontiera di ingresso in Italia
dei minori dovrà essere comunicata dall’ente od associazione
all’Autorità diplomatico-consolare italiana competente e
per conoscenza al Comitato almeno 15 giorni prima della data del loro
effettivo arrivo in Italia. Il Comitato può revocare l’approvazione
del programma qualora le variazioni compromettano la validità dell’iniziativa.
Il Comitato tratterà, nel rispetto della Legge n.675 del 31 dicembre
1996, i dati sensibili comunicati dai singoli enti e associazioni.
2. Richiedere alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero
il rilascio del visto di ingresso (per le provenienze dai paesi per i
quali è previsto), presentando la documentazione necessaria al
suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità richiesti
dalle autorità diplomatico-consolari, indicate nell’allegato
promemoria.
Il visto di ingresso è rilasciato soltanto dopo la comunicazione
da parte del Comitato, dell’avvenuta approvazione del programma,
accompagnata dall’elenco dei nominativi dei minori e dei loro accompagnatori.
3. Inviare al Comitato la documentazione relativa all’avvenuto ingresso
dei minori beneficiari, alla loro effettiva sistemazione in Italia ed,
infine, alla loro uscita.
Dal momento in cui il minore entra in Italia, e fino all’uscita
effettiva, gli enti e le associazioni sono tenuti a collaborare con il
Comitato nella vigilanza sulle modalità di soggiorno del minore.
A tal fine, gli enti e le associazioni devono predisporre, aggiornare
e inviare al Comitato tutte le notizie utili per permettere allo stesso
di poter ottemperare al compito di vigilare sulle modalità di soggiorno
in Italia dei minori beneficiari dei programmi solidaristici.
In particolare, entro cinque giorni dall’ingresso dei minori, gli
enti e le associazioni sono tenuti a trasmettere al Comitato il documento
vistato dall’organo di Polizia di frontiera relativo al numero di
minori e degli accompagnatori effettivamente entrati, corredato della
data di ingresso e della indicazione del posto di frontiera di entrata.
Sempre entro il suddetto periodo di cinque giorni, gli enti e le associazioni
debbono trasmettere al Comitato anche l’elenco nominativo dei minori
e degli accompagnatori effettivamente entrati, indicante l’abbinamento
con le famiglie e/o strutture ospitanti, i recapiti telefonici degli accompagnatori,
delle famiglie e/o delle strutture ospitanti.
Infine, sempre entro cinque giorni dall’entrata dei minori, deve
essere inviata al Comitato copia della Polizza assicurativa sanitaria
relativa ai minori e agli accompagnatori.
Il Comitato si riserva di effettuare verifiche attraverso contatti telefonici,
colloqui, visite domiciliari, incontri o quant’altro sia necessario
approfondire.
Entro cinque giorni dall’uscita dei minori dal territorio nazionale,
gli enti e le associazioni debbono trasmettere al Comitato il documento
vistato dall’organo di Polizia di frontiera che riporta il numero
di minori e degli accompagnatori effettivamente usciti, la data di uscita
e l’indicazione del posto di frontiera.
Gli enti e le associazioni debbono inviare al Comitato entro 30 giorni
dall’uscita dei minori, la relazione finale contenente una valutazione
dei risultati dell’iniziativa.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Gli enti e le associazioni che intendono presentare al Comitato programmi
solidaristici di accoglienza temporanea devono inviare la domanda in plico
chiuso indirizzato a “Comitato per i Minori Stranieri – Minori
Accolti – Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA”, indicante il
mittente e contenente al suo interno tre buste, rispettivamente contrassegnate
dalla
dicitura:
“Busta A – Validità dell’iniziativa”
“Busta B – Affidabilità degli enti e delle associazioni”
“Busta C – Affidabilità del referente estero dell’iniziativa”
Busta A - Validità dell’iniziativa
(art.8, comma 2 e 3, DPCM 535/99)
La “Busta A” deve contenere i documenti necessari per valutare
la validità dell’iniziativa di solidarietà.
Gli enti e le associazioni, nel descrivere il progetto, devono adeguatamente
illustrare le finalità dell’iniziativa e dimostrare di aver
tenuto debitamente conto dell’età dei minori, delle loro
diverse esigenze fisiche e psichiche, nonché dei loro bisogni formativi
anche in relazione ai rispettivi obblighi scolastici.
Gli enti e le associazioni devono inoltre garantire:
• il compimento dei sei anni di età da parte dei minori interessati
dal progetto al momento dell’ingresso in Italia.
• il rientro in patria dei minori al termine del soggiorno in Italia
previsto nel progetto;
• l’assicurazione sanitaria dei minori per il periodo del
loro soggiorno in Italia;
• il possesso da parte degli accompagnatori del requisito del compimento
del 21° anno di età alla data dell’ingresso in Italia
e di una formazione pedagogica, sanitaria o linguistica, documentata dall’ente
od associazione proponente; in ogni caso, è necessaria una sufficiente
conoscenza della lingua italiana, accertata dall’autorità
diplomaticoconsolari;
• la presenza di un accompagnatore per ogni 25 minori accolti, che
se ne prenda cura svolgendo attività di concreto ed effettivo sostegno
delle loro esigenze; un diverso rapporto tra accompagnatori e minori potrà
essere autorizzato dal Comitato solo in casi particolari, adeguatamente
documentati, quali la presenza nel gruppo di minori portatori di handicap
o con specifiche esigenze sanitarie, la disseminazione del gruppo nel
territorio od altro giustificato motivo;
• una durata totale del soggiorno di ciascun minore non superiore
a 90 giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi,
riferiti alle permanenze effettive nell’anno solare.
• Il possesso del “nulla osta” delle questure competenti
da parte delle famiglie che ospiteranno i minori.
L’adozione di strumenti interculturali, volti a facilitare la comunicazione
dei minori durante il soggiorno in Italia, nonché eventuali iniziative
svolte in collaborazione con gli enti locali e in raccordo con altri programmi
a favore di minori accolti, al fine anche di attivare una specifica rete
di solidarietà, costituiranno ulteriore elemento di valutazione
da parte del Comitato.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
1. Domanda
2. Scheda Progetto
3. Copia dell’eventuale regolamento interno dell’ente
4. Elenco definitivo dei minori e degli accompagnatori
5. Copia della prenotazione dei titoli di viaggio (biglietti aerei, treno,
pulmann, ecc.)
6. Copia dell’elenco delle famiglie con apposto il “nulla
osta” della questura
Busta B - Affidabilità degli enti e delle associazioni
(art.8, comma 3 e 4, DPCM 535/99)
La “Busta B” deve contenere i documenti necessari per la valutazione
dell’affidabilità degli enti e delle associazioni, che sarà
effettuata in base alle informazioni relative alle attività da
loro promosse e desunte da:
gli scopi statutari;
l’attività in corso e quella svolta negli anni precedenti.
L’affidabilità degli enti e delle associazioni sarà
valutata anche tenendo conto:
del bilancio;
del regolamento interno degli enti e associazioni riguardante le modalità
di gestione del programma di accoglienza, con particolare riferimento
ai criteri di scelta delle famiglie e alle modalità di accoglienza
dei minori.
Il Comitato si riserva, comunque, di assumere direttamente informazioni
sull’affidabilità degli enti e delle associazioni.
DDI IISSPPOOSSI IIZZI IIOONNI II PPAARRTTI IICCOOL LLAARRI II
o Nel caso in cui l’ente o l’associazione sia un ente religioso,
il progetto deve essere sottoscritto da chi si assume la responsabilità
della gestione del programma.
o Nel caso di programmi presentati da un ente pubblico, deve essere allegata
la relativa delibera.
o Nel caso in cui gli enti e le associazioni ottengano l’approvazione
del programma, per le successive domande presentate nell’arco dello
stesso anno non hanno l’obbligo di ripresentare al Comitato la documentazione
relativa all’affidabilità degli enti e delle associazioni
(“Busta B”). E’ dovere degli enti e delle associazioni
comunicare tempestivamente ogni variazione al Comitato, il quale si riserva,
comunque, il diritto di richiedere ulteriore documentazione.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto (ove previsto)
2. Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle
attività svolte in Italia e/o all’Estero dagli enti e dalle
associazioni, a favore dei minori, e in particolare dei minori accolti,
integrata anche da eventuale materiale illustrativo/documentario.
3. Copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attività, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Copia dell’eventuale iscrizione all’Albo regionale delle
associazioni di volontariato della regione dove ha sede l’ente,
o ad altri Albi o Registri.
Busta C - Affidabilità del referente estero dell’iniziativa
(art.8, comma 3, DPCM 535/99)
La “Busta C” deve contenere i documenti, redatti in lingua
italiana, necessari per la valutazione dell’affidabilità
del referente estero dell’iniziativa, che sarà effettuata
in base alle informazioni relative alle attività promosse dal referente
estero nel Paese di provenienza dei minori, desunte da:
gli scopi statutari;
l’attività in corso e quella svolta negli anni precedenti;
le informazioni assunte direttamente dal Comitato, eventualmente anche
per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare competente.
Nel caso in cui venga approvato il programma, per le successive domande
presentate nell’arco dello stesso anno, gli enti e le associazioni
non hanno l’obbligo di ripresentare al Comitato la documentazione
relativa all’affidabilità del referente estero (“Busta
C”). E’ dovere degli enti e associazioni comunicare tempestivamente
ogni variazione relativa al referente estero dell’iniziativa, al
Comitato, il quale, comunque, può richiedere ulteriore documentazione.
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “C”
1. Copia, tradotta e legalizzata, dell’originale dell’atto
costitutivo e dello statuto (ove previsto) del referente estero;
2. Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle
attività svolte dal referente estero nel Paese di provenienza,
a favore dei minori, e in particolare dei minori accolti, integrata anche
da eventuale materiale illustrativo/documentario;
3. Copia dell’eventuale atto di iscrizione ad Albi o Registri in
vigore nel Paese di provenienza dei minori.
4. Dichiarazione che attesta lo svolgimento di attività a favore
di minori rilasciata dalle competenti autorità, ove previsto, altrimenti
dal legale rappresentante del referente estero.
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