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ITALIANE DI RIFERIMENTO
Legge 4 maggio 1983, n. 184
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio).
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria
famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della
presente legge e dalle altre leggi speciali.
Articolo 2
Art. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di
tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione
e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare,
è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione
di residenza del minore stesso.
Articolo 3
Art. 3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo
I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda
alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della
potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto
di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui
all'art. 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà,
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
Articolo 4
Art. 4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale,
previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e,
se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo
ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove
manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare
debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonchè
i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento
con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o
il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare
cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione
di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute
le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare
o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello
stesso comma.
Articolo 5
Art. 5. L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo
conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il
minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di
origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati
presso un istituto.
Articolo 6
Art. 6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure
di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere
i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti
successivi.
Articolo 7
Art. 7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore,
il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato
se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato
anche quando il minore compia l'età sopra indicata nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino
alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli
anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha età inferiore
può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
Articolo 8
Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità
dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori
in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè
la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo
comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Articolo 9
Art. 9. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali,
gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica
necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione
di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente
al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori
ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località
di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie
informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni
di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli
istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni
straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto
grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente
entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a
sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile
e l'apertura della procedura di adottabilità.
Articolo 10
Art. 10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da
lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente,
dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore,
sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste
lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento
e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione
della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità,
i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare
i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore,
il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato
o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero
ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Articolo 11
Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro
il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo
stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai
sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo
interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori
naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità
o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per
i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi
sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale
per un periodo massimo di due mesi semprechè nel frattempo il minore
sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado
o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore
naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età
del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento
del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purchè
sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione
per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai
sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore
provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento,
deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale
e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura
alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni
caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori,
se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle
facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione
di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento
è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità è sospeso di diritto e si
estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Articolo 12
Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente,
che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è
nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto
motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi
a sè o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori
o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni
che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale
per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero
è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni
dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni
o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce
con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del
minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali,
ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più
validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice
delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di
promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi
vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo,
provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.
Articolo 13
Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente
risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora
o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione
ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe
nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14
Art. 14. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta
che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore.
In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per
un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione
è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino
le iniziative opportune.
Articolo 15
Art. 15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art.
8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati
ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità
ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello
stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale
per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il
pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto presso
cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato.
Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che
abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore,
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo
nelle forme e nei termini di cui all'art. 17. Il tribunale per i minorenni
nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti
opportuni nell'interesse del minore.
Articolo 16
Art. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti
per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non
vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'art.
15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 17
Art. 17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'art.
12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento
sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo
ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della
opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore
speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi
al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso,
disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al
curatore speciale del minore nonchè la convocazione per l'udienza
fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15. All'udienza
fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate,
nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni
di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria,
decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa
deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia
e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente
e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero,
l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione,
entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni
della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero
e, ove occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed
effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi
stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello
è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro
trenta giorni dalla notificazione.
Articolo 18
Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità
è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo
a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è
divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della
impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere
del tribunale per i minorenni.
Articolo 19
Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio
della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina
un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
Articolo 20
Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell'adottando.
Articolo 21
Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di
cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'art.
15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso
in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato.
Articolo 22
Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità
ad adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni,
purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la
domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte
ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade
dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale
per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'art. 6,
dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente
e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno
riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti,
i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore,
omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento
preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento
alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi
dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo
di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che
non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni
sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul
buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi
del giudice tutelare e dei servizi locali.
Articolo 23
Art. 23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per
i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il
giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve
procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è
comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. In caso di revoca,
il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.
Articolo 24
Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto
del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i
minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente,
il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23
ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in
camera di consiglio con decreto motivato.
Articolo 25
Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di
età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare
ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità
di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di
consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la
domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi
o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere
sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può
essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti
di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora
il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione
è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.
Articolo 26
Art. 26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta
giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della
corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera
di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello
è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione
di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo,
è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile
per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo
effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 27
Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se
l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi
dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia
di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
di origine, salvi i divieti matrimoniali.
Articolo 28
Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 26. L'ufficiale
di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria.
Articolo 29
Art. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è
competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova
il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi
cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo
domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente
il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 30
Art. 30. I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono
richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione
di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini,
accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di
coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale
potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari
e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti
in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera
di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono
impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile.
Articolo 31
Art. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori
degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento
di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità
straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello
Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri
istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare del luogo
ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è
conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a scopo
di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì
consentito quando vi sia il nulla osta, emesso dal Ministro degli affari
esteri d'intesa con quello dell'interno.
Articolo 32
Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato
dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando
accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione
di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'art. 30; b) che
il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato
che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario
ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in
camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero.
Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.
Articolo 33
Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non può
essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta
comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di
almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo
o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace
come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza
del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni
competente pronuncia il decreto di cui all'art. 25. Qualora l'affidamento
preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento
straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione,
il tribunale applica l'art. 37, dandone comunicazione, per il tramite
del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Articolo 34
Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art. 31 è concesso,
su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità
all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore
non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo
comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del
minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla osta
è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità
naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione
del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può essere concesso
in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione
o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza
competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto
conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in
merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine
alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità
disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora
l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica
l'art. 37.
Articolo 35
Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari italiane
di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia
di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni
quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.
31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni
quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza
delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio
immediato del minore nel paese di origine.
Articolo 36
Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31, l'ingresso nello
Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai
genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente
segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni
del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in
cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale
per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione
del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni
sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per
motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore
ai tre mesi.
Articolo 37
Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello
Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento
e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Articolo 38
Art. 38. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni
idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri.
Articolo 39
Art. 39. Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi
di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione
del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 40
Art. 40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare
domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra
al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora
del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora
o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
Articolo 41
Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio
del minore.
Articolo 42
Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento
di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani
residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento
di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Articolo 43
Art. 43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art.
9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto
riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione
di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero
e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse
ai sensi dell'art. 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato
è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 44
Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore,
orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è
consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle
lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata
e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età
di coloro che intende adottare.
Articolo 45
Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è
dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni
dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito.
Articolo 46
Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del
coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal
primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante,
può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse
dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso
sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare
l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità
o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47
Art. 47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che
la pronuncia. Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante
quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi
muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto,
si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento
degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Articolo 48
Art. 48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge
di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato,
di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147
del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di
essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante,
il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite
per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con
l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'art. 382 del codice civile.
Articolo 49
Art. 49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione
III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante
che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice
tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Articolo 50
Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti
della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato,
dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio,
può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona
dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni,
anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Articolo 51
Art. 51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale
su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni
abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti
o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile
con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel
minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato,
la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si
devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento
e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia
la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore,
può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto
in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza
e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui
al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.
Articolo 52
Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti
il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia
sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età
inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera
di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza
e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti
di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine
della nomina di un tutore.
Articolo 53
Art. 53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico
ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Articolo 54
Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la
morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i
suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Articolo 55
Art. 55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli
293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Articolo 56
Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale
per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante
e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante
dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del
tribunale o ad un giudice da lui delegato. L'assenso delle persone indicate
nell'art. 46 può essere dato da persona munita di procura speciale
rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano
gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza
del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte
di appello.
Articolo 57
Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui
all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore
e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali
l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del
minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della
personalità dell'adottante e del minore.
Articolo 58
Art. 58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile
è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone
maggiori di età >>.
Articolo 59
Art. 59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di persone
maggiori di età e dei suoi effetti >>.
Articolo 60
Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I
del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Articolo 61
Art. 61. L'art. 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 299. Cognome dell'adottato. -- L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale
non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.
Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato
il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto
dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome
dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato
assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna
maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome
della famiglia di lei >>.
Articolo 62
Art. 62. L'art. 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante. -- Quando
i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato
>>.
Articolo 63
Art. 63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile è sostituita dalla seguente: << Delle forme dell'adozione
di persone di maggiore età >>.
Articolo 64
Art. 64. L'art. 312 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 312. Accertamenti del tribunale. -- Il tribunale, assunte
le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge
sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando >>.
Articolo 65
Art. 65. L'art. 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art. 313. Provvedimento del tribunale. -- Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità
di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non
far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando,
entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto
del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero >>.
Articolo 66
Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti: << Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo,
è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro
il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale
di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato >>.
Articolo 67
Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'art. 293, il
secondo e il terzo comma dell'art. 296, gli articoli 301, 302, 303, 308
e 310 del codice civile. é abrogato altresì il capo III
del titolo VIII del libro I del codice civile.
Articolo 68
Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile è sostituito dal seguente: << Sono di competenza
del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli
84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330,
332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di minori
dall'art. 269, primo comma, del codice civile >>.
Articolo 69
Art. 69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere
annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi
dell'art. 10 della presente legge.
Articolo 70
Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del
codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità
sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici
o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L.
2.000.000.
Articolo 71
Art. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero
lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per
ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena
è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal
genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà
e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso
dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla
persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità
ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati
di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi
di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è
raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si
applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra
utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere
di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 72
Art. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero
minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini
italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena
stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando
o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Articolo 73
Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti
sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa
lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000. Se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie
successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni.
Articolo 74
Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente
tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione
di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli
estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo
comma, del codice civile.
Articolo 75
Art. 75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza
legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione
delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice
con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività
di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica
la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 11 agosto
1973, n. 533.
Articolo 76
Art. 76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso
o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Articolo 77
Art. 77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per
le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui
all'art. 87 del codice civile.
Articolo 78
Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile è sostituito
dal seguente: << Il tribunale, su ricorso degli interessati, con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e
5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione
può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando
l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo >>.
Articolo 79
Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono
chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè
il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato,
con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti
degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente
in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale
dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'art. 57, sugli
adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età
inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici
devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se
convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti
degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono
essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti
è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità
o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti
il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che,
in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato
se maggiorenne.
Articolo 80
Art. 80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli
6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità
di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare
che hanno minori in affidamento affinchè tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
Articolo 81
Art. 81. L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è sostituito
dal seguente: <<L'azione può essere altresì promossa
da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni,
su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico
ministero quando si tratta di minore di età inferiore>>.
Articolo 82
Art. 82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età,
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa
e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed
i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal
giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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