|

LEGGI
BIELORUSSE

LEGGI ITALIANE

COMITATO
MINORI STRANIERI

|
|
Decreto
del Presidente della Repubblica
1 dicembre 1999, n.492
Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione
e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a
norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476
(G.U: n.302 del 27.12.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica
e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n.
476 del 1998;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo
Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia e della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione
ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di
cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le procedure per
le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima
legge n. 184 del 1983.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
b) per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993;
c) per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri
conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della
legge sull'adozione;
d) per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali
costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorita'
centrale per l'Italia;
e) per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che
curano l'adozione internazionale;
f) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter
della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti
dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998,
n. 476.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre
1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, e' il seguente:
"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data attuazione
alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione
della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne
il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo
regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione,
i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo
ed ogni altra modalita' operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da parte
della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale
in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale - supplemento
ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio
1999, n. 8, serie generale.
- Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale.
Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno
o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lesedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si
veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come
modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 38. - 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione
e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione
per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero
un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato
una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento
graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine
di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata
in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad
un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche".
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza
nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico
e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura,
ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni
di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche
in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione
del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi
di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale".
- Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente: "Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori".
- Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3".
Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali
Art. 2.
Funzioni e compiti della Commissione
1. La Commissione e' l'Autorita' centrale italiana ai
sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai
sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
legge sull'adozione e dal presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche
o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati
o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro
dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali.
Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni
e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le
valutazioni sull'adozione internazionale.
4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici
relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria
attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi
per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451.
5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale
acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge
sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita
presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
6. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale
prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo
III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare
per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia
di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente
previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono
essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione,
le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo'
essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio,
di informazione e ricerca.
8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresi',
per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini
dello svolgimento dei compiti ispettivi, divigilanza e di controllo di
cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del
presente regolamento.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29
maggio 1993, e' il seguente:
"Articolo 6. - 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale
incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti
giuridici e gli Stati comprendenti unita' territoriali autonome sono liberi
di designare piu' di una Autorita' centrale, specificando l'estensione
territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha,
nominato piu' di un'Autorita' centrale designera' l'Autorita' centrale
cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione
all'Autorita' centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo".
- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art.
1.- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo
dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia).
- 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale
di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle
funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale,
con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione
nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione
europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati
statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche,
anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni,
la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato
sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate
all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative
ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi
determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati
e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema
della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo
2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per
la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di
vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza
alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche,
collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia
di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche
e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro
puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi
europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche
per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato
a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988,
n. 312".
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
e' il seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-d) (omissis);
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di
adozione internazionale". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997,
serie generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1, e' il seguente:
"1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante".
Art. 3.
Composizione della Commissione
1. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei
Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della
legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.
2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data
del decreto di nomina.
3. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
b) per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento
di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita'
e' accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art.
1.
Art. 4.
Modalita' di funzionamento
1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei
componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge
sull'adozione.
2. La Commissione e' convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5,
o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione
di un argomento all'ordine del giorno.
3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria
la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo
di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria
tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.
5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
2 puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda
in nota all'art. 1.
Art. 5.
Il presidente della Commissione
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera
a), della legge sull'adozione ed e' posto in posizione di fuori ruolo
per tutto il periodo del mandato.
2. Il presidente:
a) rappresenta la Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno,
designa i relatori e dirige i lavori;
c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso
di sua assenza o impedimento;
d) sovrintende all'attivita' della segreteria tecnica di cui all'articolo
6;
e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno
dei componenti;
f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo
utile della Commissione, puo' adottare i provvedimenti di competenza della
Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento
della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima
riunione utile successiva;
g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Art. 6.
Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione
1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita'
assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.
2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti
dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure
di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione,
informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f),
g) e l), della legge sull'adozione;
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli
enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli
enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni
internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari
per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi
bilaterali.
3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di
fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) 4 dirigenti;
b) 14 unita' di area C (9 unita' con posizione economica C1; 3 unita'
con posizione economica C2; 2 unita' con posizione economica C3);
c) 5 unita' di area B (3 unita' con posizione economica B2; 2 unita' con
posizione economica B3).
4. La Commissione puo' avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti
la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento
della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento,
con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata,
il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di
consentire la programmazione delle attivita' amministrative e contabili
del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel
quale sono indicate le principali attivita' che intende realizzare.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, e' il seguente:
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-e) (omissis);
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare
nel campo dell'adozione;
h)-i) (omissis);
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio
1993, n. 30, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 6, e'
il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione".
Art. 7.
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale
della segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge n. 476 del 1998, e' autorizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della
Commissione.
2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per
l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione
di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri
internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati o in vista
della proposizione di accordi bilaterali.
3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita'
di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non
inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 7:
- Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda
in nota al titolo.
Capo III
Autorizzazione agli enti
Art. 8.
Istanza di autorizzazione
Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di
cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla
Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema
predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti
indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione;
b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono e operano nei
servizi dell'ente, nonche' le relative qualifiche professionali, la formazione
ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore,
le qualita' morali possedute. Le qualita' morali possedute sono dichiarate
dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento
alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione
di una misura di prevenzione, nonche' al fatto di non essere stati sottoposti
a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento
che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione;
c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito sociale, giuridico
e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno
dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel
campo dell'assistenza agli adottanti;
d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale,
la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e
gli orari di apertura;
e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire
e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;
f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende
operare per i cittadini italiani ivi residenti;
g) le modalita' operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare,
per dare continuita' all'attivita' di sostegno e di accompagnamento al
percorso adottivo, comprese quelle concordate coni servizi;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente, richiesto alle
coppie che intendono adottare un bambino.
2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali
di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei
confronti degli aspiranti alla adozione;
b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla
Commissione una relazione sull'attivita' svolta, il bilancio consuntivo,
nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel
territorio nazionale e l'assenza di finalita' di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei
documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano
i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina
dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis
della legge sull'adozione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in
nota all'art. 1.
- I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono
i seguenti:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque
e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del
libro II del codice penale per i quali stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del
codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro
II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto
di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma,
delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter commi primo
e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del
codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi
e 4 seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa
in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista
dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, delleassociazioni di carattere militare previste dall'articolo
1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti
o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952,
n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del
codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1
e 3, del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione
di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b),
c) d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel
luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato
e' posto immediatamente in liberta'".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque
e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta'
di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo
316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli
articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo
336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2 del codice
penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza
puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione
resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato
e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto
in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del
fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita'
o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire
informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati
concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
- Il testo dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente:
"Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli
adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra
enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire
un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al
momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le
attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti
e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi
di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi
per l'adozione internazionale".
Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza
di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza
dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge
sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini
per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori
trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per
l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad
operare;
b) puo' limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti
in una o piu' regioni d'Italia.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art.
1.
Art. 10.
Albo degli enti autorizzati
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo
contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
b) gli estremi dell'atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle
modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.
L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca
dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
e' il seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-b) (omissis);
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno
ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime
funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta
dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis".
Art. 11.
Modalita' operative dell'ente autorizzato
1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti
disposti dalla legge sull'adozione:
a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale
pervenutegli;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente
la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino
proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione
di abbandono;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica
riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione
sulla propria attivita', il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati
forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento
dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni
familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive
all'adozione.
2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali.
3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante
proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta,
alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
Art. 12.
Verifiche sull'attivita' degli enti
1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti
di idoneita' che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento
degli obblighi previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento,
la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine
puo' disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale
della segreteria tecnica, per verificare l'attivita' dell'ente autorizzato
presso la sede operativa.
2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo
che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione,
puo' disporre la modifica della estensione territoriale della operativita'
dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalita' operative
ai prescritti requisiti.
3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli
enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee,
nonche' la definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle
procedure di adozione.
Art. 13.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti
che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita'
svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della
Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione
dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.
2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione
per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale
eliminare le irregolarita', trascorso detto termine senza che l'ente abbia
provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto
delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei
fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali
provvedimenti.
Art. 14.
Richieste di riesame
1.Gli enti interessati possono presentare, a firma del
legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
richiesta di riesame alla Commissione contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere
pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;
b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro
le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto
di ingresso e alle certificazioni di conformita'.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di riesame.
Art. 15.
Rappresentanza e difesa
1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi
del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato.
Nota all'art. 15:
- Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
"Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
del 12 dicembre 1933, n. 286.
Capo IV
Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 16.
Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati
1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti
che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione
di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.
2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente
regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro
il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'albo degli enti autorizzati.
3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 17.
Norma finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento
della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica,
sono posti a carico dell'unita' previsionale di base 12.1.3.1 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire
recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, nonche' dall'articolo 4 della presente
legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio".
Art. 18.
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 286 del 1998
1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio
1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso,
il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio
assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero
presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza
e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato
per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza e' segnalata
sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge
sull'adozione.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97 -
serie generale - e' il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato
e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia
(UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno
e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al
comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita'
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai finidell'accoglienza,
del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia
nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato
per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al
comma 1. Nel casorisulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo". - Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, e' il seguente:
"5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale
o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto
con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo
34".
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni
acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti
il 16 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9
|