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Limitazione della durata dei soggiorni
di risanamento dei bambini bielorussi in Italia
Camera dei Deputati
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
2/12/2008
Si riporta il testo della interrogazione a risposta immediata della seduta
di mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200811/1127/HTML/12/indice.htm
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200811/1127/HTML/12/allegato.htm#109n1
http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200811/1127/HTML/12/comunic.htm#106n4
5-00682 Livia Turco: Limitazione della durata dei soggiorni di risanamento
dei bambini bielorussi in Italia.
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00682
presentata da LIVIA TURCO
mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093
LIVIA TURCO, MIOTTO, MARCO CARRA, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BURTONE,
CALGARO, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, MOSELLA, MURER, PEDOTO e SBROLLINI.
-
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
è in corso da anni, dopo il disastro di Cernobyl una miriade di
iniziative organizzate da associazioni, comitati e Comuni per organizzare
soggiorni di risanamento in Italia per migliaia di bambini bielorussi,
con oneri a carico delle famiglie italiane;
il Comitato minori stranieri senza alcuna comunicazione ufficiale preventiva
alle associazioni e agli enti ha assunto l'orientamento di limitare tassativamente
a 90 giorni il periodo massimo per la permanenza in Italia dei bambini,
pur essendo consentito il ricorso alla deroga fino a 150 giorni, come
peraltro è sempre avvenuto;
tale restrizione comporterebbe l'impossibilità di venire in Italia
per moltissimi bambini inclusi nei progetti di soggiorno programmati per
le imminenti festività natalizie;
è del tutto ingiustificato tale orientamento restrittivo, che di
fatto interrompe la più grande operazione di solidarietà
internazionale promossa dalle famiglie italiane;
ricorrono le condizioni di urgenza per modificare tale orientamento in
quanto gli adempimenti amministrativi ed organizzativi da predisporre
sono particolarmente complessi ed ogni giorno perduto rischia di mettere
a repentaglio l'arrivo dei bambini per le festività natalizie;
la sospensione dei soggiorni di risanamento già programmati ha
un impatto devastante sui bambini e le famiglie ospitanti -:
quali siano i motivi degli orientamenti assunti in ordine alla limitazione
tassativamente a 90 giorni dei soggiorni di risanamento dei bambini bielorussi
in Italia e sulle determinazioni per applicare la deroga a tale termine
al fine di consentire, come sempre avvenuto finora, la possibilità
di estendere fino a 150 giorni la durata dei soggiorni. (5-00682)
Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
5-00682 Livia Turco: Limitazione della durata dei soggiorni di risanamento
dei bambini bielorussi in Italia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Si forniscono gli elementi di risposta ai quesiti posti dagli onorevoli
interroganti.
Occorre premettere che la decisione assunta dal Comitato Minori Stranieri
di limitare ai 90 giorni il periodo massimo della permanenza in Italia
dei bambini, scaturisce già dall'articolo 9 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, «Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri» il quale
prevede che la durata del soggiorno non può superare i 90 giorni,
e che un'eventuale deroga fino ad un massimo di 150 giorni può
essere proposta dal Comitato stesso alle autorità competenti, solo
ed esclusivamente per specifiche fattispecie riferite a progetti che comprendono
periodi di attività scolastica o per cause di forza maggiore.
Il rigore nel rispetto dei 90 giorni, scaturisce, altresì, dagli
impegni assunti dal Governo italiano con la sottoscrizione dell'Accordo
con la Repubblica della Bielorussia del 10 maggio 2007, a seguito anche
della nota vicenda che ha riguardato la bambina bielorussa trattenuta
a Genova.
Nell'ambito di tale accordo, all'articolo 9, l'Italia si impegna a non
assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore
oltre il termine stabilito, salvo i casi di eventi eccezionali, in relazione
anche alle condizioni di salute del minore, e che in caso di violazione
scaturiranno le relative conseguenze giuridiche.
Pertanto, il ricorso alla deroga fino a un massimo di 150 giorni avveniva,
pur sempre per casi eccezionali, prima della sottoscrizione del predetto
Accordo.
Tuttavia, al fine di poter consentire ai minori bielorussi di soggiornare
presso le famiglie italiane nel periodo natalizio, il Ministro Sacconi
ha disposto il ricorso alla deroga di 15 giorni rispetto al termine massimo
dei 90 giorni stabiliti, dandone comunicazione alle Associazioni interessate.
Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando per l'interrogazione di cui è
cofirmataria, non può dichiararsi soddisfatta, nonostante il Ministro
Sacconi abbia disposto il ricorso alla deroga di 15 giorni per il prossimo
periodo natalizio, poiché nella risposta il rappresentante del
Governo non ha comunicato quali siano i suoi intendimenti per il futuro.
Osserva, infatti, che la situazione di emergenza che aveva portato alla
sottoscrizione dell'Accordo nel maggio scorso - in base al quale non si
è più fatto ricorso alla deroga fino ad un massimo di 150
giorni - è venuta meno e pertanto sarebbe stato opportuno avviare
contatti con la Bielorussia per arrivare ad un nuovo Accordo, al fine
di consentire nuovamente il ricorso alla deroga fino ad un massimo di
150 giorni. Auspica infine che, per il prossimo anno, il Governo si attivi
in tal senso e sin dai primi mesi del 2009 intrattenga relazioni chiare
con le associazioni interessate.
Roma, 12 Dicembre 2008
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