DISEGNO DI LEGGE SU ADOZIONE APERTA ED AFFIDO INTERNAZIONALE
Roma, 28 settembre 2006
Di seguito si riportano due disegni di legge per le
adozioni aperte e per un riordino legislativo e funzionale dell’affido
internazionale presentati dalla sen. Maria Burani Procaccini
Il primo Ddl prevede la possibilità dell’istituto
dell’adozione aperta per i minori in stato di semiabbandono i
cui genitori risultino costantemente insufficienti per la loro educazione.
Il secondo Ddl sull’affidamento internazionale
è quanto mai attuale alla luce della vicenda della piccola Maria
e prevede una riforma delle funzioni affidate alla CAI (Commissione
per le adozioni internazionali) a cui viene data la potestà di
selezionare i soggetti affidatari che dovranno custodire bambini di
età superiore ai 9 - 10 anni.
Il disegno di legge prevede che vi siano accordi specifici
con paesi extraeuropei e che possano realizzarsi affidamenti temporanei
per motivi di studio o di salute.
BOZZA
SENATO DELLA REPUBBLICA
N.1007
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice
Maria Burani Procaccini
Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione aperta.
Onorevoli Senatori! - Nonostante la normativa nazionale
in materia di adozione e di affidamento dei minori (si fa riferimento
in particolare alla legge 4 maggio 1983, n. 184) sia stata oggetto di
profondi aggiornamenti, resi necessari per renderne maggiormente efficace
l’applicazione e per conformarla al quadro del diritto internazionale,
ancora oggi esistono diverse questioni ancora tutte da risolvere e che
a causa della loro delicatezza e complessità necessitano di risposte
di rango legislativo.
Il tema delle adozioni e dell’affidamento, nel suo complesso,
sia generale sia particolare, è stato specificamente sviluppato
dalla Commissione parlamentare per l’infanzia tramite lo svolgimento
di un’indagine conoscitiva che si e` conclusa con l’approvazione
di un documento finale votato nella seduta del 2 novembre 2004.
Nel corso dell’indagine si e` avuto modo di approfondire le problematiche
legate al fenomeno del semiabbandono di bambini che, a causa dell’inadeguatezza
della normativa italiana a disciplinare situazioni di famiglie che non
riescono o non vogliono mettersi nelle condizioni di provvedere alla
corretta crescita e all’educazione del minore, dopo un eventuale
periodo di affidamento si trovano nell’incertezza se dover tornare
alla famiglia naturale o rimanere presso quella affidataria.
Per una maggiore comprensione del contesto di cui si discute, riportiamo
un passo del documento approvato dalla Commissione parlamentare per
l’infanzia che tratta in maniera esaustiva l’argomento
e in tale senso enuncia che alla deistituzionalizzazione dei minori,
anche in vista della scadenza del 31 dicembre 2006 (prevista dall’articolo
2 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dalla legge n. 149 del
2001) per la chiusura degli istituti, la Commissione parlamentare per
l’infanzia ha dedicato un capitolo della relazione annuale al
Parlamento, approvata il 27 luglio 2004 (Relazione sull’attuazione
della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « Disposizioni per
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza »). Secondo i dati ivi esposti, i minori
in istituto sono circa 3.000. Il numero complessivo dei minori «
fuori dalla famiglia », tuttavia, dovrebbe aggirarsi attorno ai
30.000, poichè occorre aggiungere i circa 10.000 in affidamento
familiare (l’ultimo dato noto, risalente al 1999, era di 10.200)
e i 15.000-20.000 (secondo le stime) accolti in comunità familiari
ed educative (i dati si riferiscono alle attività di ricerca
del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza).
Il nostro sistema legislativo prevede tre diversi percorsi per un bambino
in difficoltà
familiari:
a) in caso di difficoltà modeste, soprattutto se la famiglia
collabora, o comunque non si oppone, è previsto un sostegno dei
servizi sociali, i quali aiutando in vario modo sia la famiglia, sia
il bambino, fanno sì che il minore possa continuare a vivere
nel proprio nucleo familiare;
b) in caso di difficoltà rilevanti, ma temporanee e quindi considerate
superabili in tempi sufficientemente brevi, il bambino può essere
dato in affidamento familiare, o temporaneamente collocato
presso case famiglia o istituti, per un periodo della durata massima
di due anni;
c) in caso di difficoltà gravi, in cui la famiglia pone in essere
maltrattamenti rilevanti, o abbandona materialmente e moralmente il
minore, e nel caso in cui la situazione risulta essere irreversibile,
il bambino viene dichiarato adottabile e dato in adozione.
Questa impostazione del nostro sistema trascura completamente un caso,
che invece, purtroppo, è assai frequente: quello designato nella
terminologia della giustizia minorile come « semiabbandono permanente
». Si fa riferimento alle situazioni nelle quali la famiglia del
minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni,
ma ha un ruolo attivo e positivo, che non è opportuno venga cancellato
totalmente; nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità
di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia,
tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo
sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai servizi.
Queste situazioni, di carenza della famiglia solo parziale, ma permanente,
non sono contemplate dalla legge. La recente riforma dell’adozione
nazionale, entrata in vigore nel 2001, non ha preso in considerazione
questo problema.
I giudici e gli operatori sociali, che si trovano a fare fronte ogni
giorno a tali problematiche, cercano in qualche modo di risolverle con
gli strumenti messi a loro disposizione dalla legge.
Ora è noto, purtroppo, che la quasi totalità dei bambini
istituzionalizzati e una parte non modesta di quelli che sono in affidamento
familiare sono in tale situazione di semiabbandono permanente e, quindi,
non possono essere dichiarati adottabili, in quanto, per lo più
, non vi sono gli estremi giuridici per dichiarare lo stato di abbandono,
ma, d’altro canto, le possibilità di rientro in famiglia
sono praticamente nulle. La condizione di vita alla quale sono destinati
questi bambini è pertanto, di grave privazione sia materiale,
sia morale, senza avere la possibilità di
essere aiutati.
I soggetti coinvolti nel settore delle adozioni cercano di ipotizzare
delle strade percorribili affinchè tali problematiche possano
essere affrontate: in alcuni casi la giurisprudenza ha proceduto all’adozione
cosiddetta « aperta », vale a dire a una adozione che ha
le caratteristiche di quella legittima, con l’eccezione del mantenimento
di rapporti con la famiglia di origine.
Tale tipo di adozione viene da taluni ricondotta a quella già
prevista e disciplinata dall’articolo 44 della legge n. 184 del
1983; quest’ultimo, però , prevede solamente alcune ipotesi
specifiche che possono essere ricondotte alle condizioni di semiabbandono
permanente, non prevedendo, invece, gli altri diversi casi a esso riconducibili.
D’altro canto, qualche volta è accaduto che i giudici -
a beneficio di minori la cui condizione era particolarmente delicata
- abbiano proceduto a delle adozioni a norma del citato articolo 44
per casi di semiabbandono permanente allo stesso non pienamente riconducibili.
Si tratta, evidentemente, di un impiego improprio della norma, e soprattutto,
di una modalità che può non presentare sufficienti garanzie
per tutte le persone coinvolte nella vicenda.
Alla luce, pertanto, delle valutazioni appena svolte, e in considerazione
della rilevante importanza che il sistema normativo italiano attribuisce
alla famiglia e
alla necessità di tutelare la sua unità, la Commissione
parlamentare per l’infanzia ha ritenuto importante proporre un
ulteriore modello di adozione, specificamente pensato per i soli casi
di semiabbandono permanente.
Il modello normativo dell’adozione aperta, sul quale si propone
una riflessione, sarà così costruito:
a) suo presupposto necessario sarà una dichiarazione giudiziale
di semiabbandono permanente, pronunziata a seguito di accertamento di
una situazione di insufficienza permanente della famiglia di origine,
insufficienza tuttavia parziale, in quanto non giustifica la totale
interruzione dei rapporti del minore con la famiglia;
b) la dichiarazione giudiziale di semiabbandono permanente dovrà
essere emessa dal giudice a conclusione di un procedimento simile a
quello utilizzato per l’accertamento dell’abbandono e la
dichiarazione di adottabilità;
c) dichiarato lo stato di semiabbandono permanente, il giudice potrà
procedere all’affidamento preadottivo a una famiglia che presenti
i requisiti indicati dall’articolo 6 della legge n. 184 del 1983.
Nel provvedimento di affidamento preadottivo il giudice stabilirà
le regole necessarie a governare le relazioni tra bambino, famiglia
della preadozione e famiglia di origine, precisando i soggetti (genitori
o anche altri) che hanno il diritto-dovere di visitare il minore, i
tempi e le modalità delle visite.
Nel corso del procedimento il giudice dovrà procedere all’ascolto
di tutti (anzitutto del minore con capacità di discernimento)
e impegnarsi per quanto possibile nell’acquisizione del consenso
di tutti;
d) i poteri parentali spetteranno agli affidatari in preadozione. Inoltre
il provvedimento di affidamento preadottivo sarà pronunziato
rebus sic stantibus e potrà essere modificabile nell’interesse
del minore con conseguente incremento o riduzione delle visite;
e) concluso l’affidamento preadottivo e verificate che ricorrano
tutte le condizioni allo scopo previste, si procede alla pronunzia dell’adozione
aperta, con effetto legittimante del tutto simile a quello previsto
dalla legislazione vigente. L’unica differenza sarebbe costituita
dalla previsione e dalla disciplina di visite minore-famiglia di origine,
così come previsto durante la fase dell’affidamento preadottivo.
Nel caso in cui il tribunale giungesse a disporre la totale interruzione
dei rapporti minori-famiglia di origine e questa situazione si protraesse
per almeno sei mesi, gli adottanti dell’adozione aperta potrebbero
richiedere, nell’interesse del minore, la conversione dell’adozione
aperta in adozione legittimante.
Alla luce di quanto premesso, con la presente proposta di legge si intende
procedere alla modifica della legge n. 184 del 1983, in maniera tale
che anche la problematica del semiabbandono dei minori trovi adeguata
risoluzione.
DISEGNO DI LEGGE
__
ART. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
aperta).
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «
Dell’adozione legittimante»;
b) al titolo II, al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 1 dell’articolo
7 del capo I, nonchè ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 25
e ai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 26 del capo IV, la parola: «
adozione » è sostituita dalle seguenti: « adozione
legittimante»;
c) al comma 1 dell’articolo 22 del capo III, dopo la parola: «
specificando » sono inserite le seguenti: « che la propria
disponibilità è rivolta all’adozione legittimante,
o anche all’adozione aperta ai sensi
degli articoli da 28-bis a 28-septies nonchè »;
d) dopo l’articolo 28, è inserito il seguente titolo:
« TITOLO II-bis DELL’ADOZIONE APERTA
ART. 28-bis. - 1. L’adozione aperta e` consentita a favore dei
minori dichiarati in stato di semiabbandono permanente ai sensi degli
articoli da 28-ter a 28-septies.
ART. 28-ter. - 1. Sono dichiarati in stato di semiabbandono permanente
dal tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono, i minori
per i quali non sussistono interamente le condizioni per la
dichiarazione di adottabilità di cui all’articolo 8, e
per i quali è stato accertato che i genitori o i parenti, che
devono provvedere alla loro assistenza morale e materiale, pur costituendo
un importante riferimento per la loro crescita, risultano continuativamente
insufficienti e inadeguati nello svolgimento di tale funzione, per cui
il protrarsi della convivenza nell’ambito familiare arrecherebbe
loro grave pregiudizio.
ART. 28-quater. - 1. Per il procedimento di adozione aperta si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni relative alla adozione legittimante
in ogni sua fase di cui al titolo II.
ART. 28-quinquies. - 1. Dichiarato lo stato di semiabbandono permanente,
il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che
ha compiuto anni dodici e anche il minore di età inferiore in
considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l’affidamento
preadottivo del minore a una famiglia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici
deve dichiarare espresso consenso all’affidamento alla coppia
prescelta.
2. Nel decreto di affidamento preadottivo è data esatta indicazione
delle modalità in cui devono essere svolti gli incontri tra il
minore e la famiglia di origine, anche in riferimento al numero e alla
durata
degli stessi.
3. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dall’affidamento
preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonchè dei servizi prestati
dai consultori e dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Il medesimo
tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltà ,
procede a una verifica delle stesse secondo le modalità di cui
all’articolo 22, comma 8.
4. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per
i minorenni nelle forme e con le modalità previste dall’articolo
23.
5. Su istanza degli adottanti, di un genitore o del pubblico ministero,
le disposizioni di cui al comma 1 possono essere in ogni tempo modificate
dal tribunale per i minorenni, sentito anche il minore adottato che
ha compiuto gli anni dodici o di età inferiore in considerazione
della sua capacità di discernimento.
ART. 28-sexies. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato
lo stato di semiabbandono permanente, decorso un anno di affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto gli anni
dodici e il minore di età inferiore in considerazione della sua
capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e
coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno
e verificato altresì che ricorrano le condizioni necessarie,
procede sull’adozione aperta con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di concederla o di negarla.
2. La potestà genitoriale sul minore è attribuita agli
adottanti nella sentenza di adozione aperta.
ART. 28-septies. - 1. Il tribunale per i minorenni, su istanza degli
adottanti o del pubblico ministero, qualora siano intervenuti fatti
pregiudizievoli all’interesse del minore adottato, può
interrompere i rapporti dello stesso con la famiglia di origine.
2. Decorsi sei mesi dal provvedimento di cui al comma 1 che dispone
l’interruzione dei rapporti del minore adottato con la famiglia
di origine, su istanza degli adottanti o del pubblico ministero, il
tribunale per i minorenni, svolti gli accertamenti necessari e sentiti
gli interessati, può , nell’esclusivo interesse del minore,
disporre la conversione dell’adozione aperta in adozione legittimante
».
ART. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XV LEGISLATURA ----
N. 190
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006
----
Introduzione dell’istituto dell’affidamento
familiare internazionale e disposizioni in materia di organizzazione
e funzioni della Commissione per le adozioni internazionali
----
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a
introdurre nel quadro normativo italiano il nuovo istituto giuridico
dell’affidamento familiare internazionale. Il disegno di legge
apporta una serie di modifiche alle disposizioni che disciplinano le
adozioni e l’affidamento e in tale senso vengono introdotti dieci
nuovi articoli alla legge 4 maggio 1983, n. 184, segnatamente gli articoli
da 5-bis a 5-undecies. Si prevede, inoltre, una revisione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999,
n. 492, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali e, infine, viene modificato l’articolo
33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
La proposta di legge scaturisce da una attenta analisi svolta dalla
Commissione parlamentare per l’infanzia nell’ambito di una
indagine conoscitiva sull’adozione e l’affidamento, deliberata
nella seduta del 15 maggio 2003 e conclusasi con un documento approvato
nella seduta del 27 ottobre 2004. Partendo dall’analisi sul semiabbandono
permanente in cui versano molti minori anche all’estero e da esperienze
quali il progetto Ungheria della Commissione per le adozioni internazionali
(CAI), la Commissione considera maturi i tempi per introdurre una proposta
per l’affidamento familiare internazionale quale ulteriore nuovo
strumento per completare il ventaglio di soluzioni a favore dei diritti
dell’infanzia.
In considerazione degli argomenti trattati e delle problematiche discusse,
la Commissione ritiene che l’introduzione nel nostro sistema giuridico
dell’istituto dell’affidamento familiare internazionale
si renda necessaria al fine di completare il sistema italiano di protezione
del minore. Secondo la Commissione, la previsione di tale nuovo istituto
deve avvenire nel quadro del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476, vale a dire: a) tutela dell’interesse superiore
del minore; b) instaurazione di un sistema di cooperazione tra gli Stati
contraenti al fine di assicurare, tramite rapporti bilaterali, il rispetto
di tali garanzie.
L’ipotesi di introdurre nel nostro ordinamento l’istituto
dell’affidamento familiare internazionale nasce dalla necessità
di offrire un ventaglio di opportunità per i bambini in età
prescolare e scolare e per i bambini cosiddetti «grandicelli»
(adolescenti), in stato di grave disagio socio-familiare, di abbandono
o di semiabbandono permanente.
Più in particolare, la possibilità di accedere all’istituto
dell’affidamento familiare internazionale potrà essere
rivolta a quei minori che non siano adottabili ovvero ai minori cosiddetti
«grandi», di età superiore ai 9/10 anni, che, pur
essendo in stato di adottabilità, hanno meno possibilità
di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati
all’età che per trascorsi personali difficili.
In questo senso la Commissione ritiene di formulare due distinte previsioni
a seconda della condizione dei minori:
1) quella in cui l’affidamento è finalizzato al compimento
di un particolare progetto (sia esso di cure sanitarie, di studio o
di formazione professionale) e abbia dunque una limitazione temporale
precisa;
2) quella in cui l’affidamento, in seguito a un congruo periodo
di inserimento familiare, che verifichi la positività della relazione,
possa trasformarsi in adozione.
La prima previsione sarebbe rivolta ai minori che non possiedono lo
stato di adottabilità, ma che si trovano in stato di semiabbandono
permanente. La seconda ipotesi interessa invece i minori dichiarati
adottabili, che potrebbero venire accolti in famiglie già provviste
del decreto di idoneità all’adozione internazionale, disponibili
al progetto di affidamento internazionale, riconosciute adatte a questo
tipo di esperienza e preparate all’accoglienza dei bambini più
grandi.
Il soggetto incaricato di controllare e di vigilare sulle attività
degli enti autorizzati all’affidamento familiare internazionale
dovrebbe essere individuato nella CAI che, nel quadro di un sistema
di riforma allo scopo realizzato, potrebbe istituire un apposito albo.
Saranno poi gli stessi enti autorizzati a elaborare progetti limitati
o prolungati nel tempo rivolti ai minori. Gli aspiranti genitori affidatari
dovranno comunicare la loro disponibilità agli enti autorizzati
dalla CAI all’affidamento familiare internazionale, aderendo al
progetto da essi elaborato.
Si ritiene tuttavia che nel caso dell’affidamento familiare internazionale
a progetto (prima ipotesi) anche singoli aspiranti e non solo le coppie
possano accedere all’istituto dell’affidamento familiare
internazionale intendendosi, per quanto attiene ai requisiti di questi
ultimi, applicare la normativa vigente sui requisiti degli affidatari,
di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 184 del
1983.
Per dare corso all’affidamento familiare internazionale è
opportuno un attento monitoraggio delle persone che accoglieranno i
minori stranieri.
L’introduzione nel nostro sistema giuridico dell’affidamento
familiare internazionale, disposta dalla presente proposta di legge,
potrebbe inoltre rappresentare uno strumento idoneo a tenere conto di
quelle situazioni che escludono l’adozione legittimante: si pensi
ai Paesi di cultura islamica, ove è previsto l’istituto
della kafala, molto simile al nostro affidamento familiare.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento
familiare internazionale)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente titolo:
«TITOLO I-ter.
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE
Art. 5-bis. - 1. I minori residenti in uno Stato estero privi temporaneamente
di un ambiente familiare idoneo, che siano o meno collocati in un istituto
di assistenza pubblico o privato e qualora sia stato accertato che non
è possibile procedere ad un affidamento familiare nei loro Stati
di provenienza, possono essere affidati ad una famiglia italiana che
sia in grado con le proprie risorse materiali e affettive di assicurare
agli stessi l’adeguato inserimento nell’ambito familiare
e sociale.
Art. 5-ter. - 1. L’affidamento familiare internazionale può
avere luogo con Paesi esteri che riconoscono tale istituto giuridico
e stabiliscono, anche mediante accordi bilaterali, regole di attuazione
del relativo procedimento che tengono conto dei seguenti princìpi:
a) l’affidamento familiare internazionale può essere disposto
esclusivamente nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei
diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalle norme di diritto
internazionale;
b) l’affidamento familiare internazionale deve essere realizzato
nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;
c) l’affidamento familiare internazionale può avere una
durata massima di due anni, periodo predefinito in funzione di un programma
di intervento volto al recupero della situazione di difficoltà
del nucleo familiare di origine, ovvero allo svolgimento di cure sanitarie
che necessitano al minore, ovvero alla frequenza di corsi di studio
e formazione utili per il minore. Tale periodo può essere suscettibile
di proroga nel caso in cui si valuti che la sospensione dell’affidamento
può essere pregiudizievole per il minore;
d) per ogni affidamento familiare internazionale deve essere predisposto
un progetto finalizzato al recupero delle condizioni di difficoltà
che lo hanno determinato, in attuazione di un programma di cooperazione.
Art. 5-quater. - 1. Le famiglie costituite da cittadini italiani o da
stranieri residenti in Italia che intendono accogliere uno o più
minori residenti all’estero in affidamento familiare internazionale
presentano la dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali, singoli o associati, del proprio luogo di residenza,
i quali di concerto con il difensore civico, previsto dall’articolo
11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove sia stato istituito, e gli enti e le associazioni autorizzati
di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), e successive modificazioni,
verificano l’idoneità della famiglia richiedente a procedere
a un affidamento, sulla base della quale rilasciano una dichiarazione
di autorizzazione al procedimento di affidamento familiare internazionale.
2. I servizi socio-assistenziali, compiuti gli adempimenti di cui al
comma 1, comunicano al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza gli aspiranti all’affidamento familiare internazionale
la disponibilità resa dalla coppia all’affidamento stesso
e la relativa dichiarazione di autorizzazione o di diniego al procedimento,
affinché il tribunale medesimo possa accertarne, anche successivamente
all’ingresso del minore in Italia, la conformità ai princìpi
fondamentali che regolano l’affidamento familiare internazionale.
Art. 5-quinquies. - 1. Gli aspiranti all’affidamento familiare
internazionale che hanno ricevuto la dichiarazione di autorizzazione
di cui all’articolo 5-quater devono conferire l’incarico
di curare la procedura di affidamento familiare internazionale a uno
degli enti autorizzati di cui all’articolo 39, comma 1, lettera
c).
Art. 5-sexies. - 1. Gli enti che sono stati autorizzati ad attivare
ciascuna procedura di affidamento familiare internazionale devono avere
ricevuto dalle autorità preposte del Paese estero di residenza
del minore, quale presupposto di procedibilità all’affidamento
stesso, una attestazione della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che il minore è provvisoriamente privo del suo ambiente familiare
o, qualora viva in famiglia, che il permanere nella stessa può
arrecargli grave pregiudizio;
b) che per il minore non è possibile procedere a un affidamento
familiare nel suo Stato di provenienza;
c) che, nel caso di un minore accolto in un istituto di assistenza,
il suo permanere presso di esso può essergli pregiudizievole,
anche in considerazione dell’età;
d) che il consenso all’affidamento familiare internazionale è
stato prestato liberamente e per iscritto dai genitori o dai soggetti
esercenti la potestà e dalle autorità interessate nelle
forme stabilite dalla legge dello Stato di residenza del minore straniero;
e) che il minore, tenuto conto della sua età e della sua capacità
di discernimento, ha prestato liberamente il proprio consenso all’affidamento
familiare internazionale ed è stato comunque ascoltato in proposito.
2. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare
la procedura di affidamento familiare internazionale, nello svolgimento
delle proprie funzioni, provvede a:
a) informare gli aspiranti all’affidamento sulla procedura che
deve essere eseguita per la realizzazione dell’affidamento in
Italia e nel Paese estero di residenza del minore;
b) svolgere le pratiche necessarie per la realizzazione dell’affidamento
internazionale nel Paese estero con cui lo stesso ente ha stabilito
accordi per la realizzazione di affidamenti familiari internazionali,
in collaborazione con le autorità estere preposte;
c) inviare, in prima istanza, alle autorità estere competenti
la domanda di disponibilità della coppia ad accogliere temporaneamente
un minore unitamente al provvedimento di autorizzazione ad essa rilasciato
dall’autorità italiana, affinché le medesime autorità
estere possano procedere a un abbinamento con un minore in difficoltà
temporanea;
d) ricevere dall’autorità estera la proposta di abbinamento
con uno o più minori, verificando che in essa sia espressa la
motivazione per cui si procede ad un affidamento familiare internazionale
e la durata dello stesso, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni
di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti
la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita, nonché
dall’indicazione delle modalità attraverso le quali i genitori
e gli altri componenti del nucleo familiare di origine intendono mantenere
i rapporti con il minore;
e) comunicare alla famiglia aspirante tutte le informazioni riguardanti
il minore e raccogliere dalla stessa il consenso ovvero il dissenso
a procedere all’affidamento familiare internazionale;
f) informare l’autorità estera della decisione presa dalla
famiglia e, in caso positivo, procedere alla richiesta presso l’autorità
estera del provvedimento con il quale deve essere disposto l’affidamento
familiare internazionale;
g) trasmettere ai servizi socio-assistenziali degli enti locali del
luogo di residenza della famiglia aspirante all’affidamento familiare
internazionale, al difensore civico, ove istituito, e al tribunale per
i minorenni copia del provvedimento con cui l’autorità
straniera ha disposto l’affidamento del minore, affinché
possano svolgere attività di sostegno al nucleo familiare affidatario
fin dall’ingresso del minore in Italia;
h) trasmettere il provvedimento di cui alla lettera g) alla Commissione
per le adozioni e per gli affidamenti familiari internazionali, di cui
all’articolo 38, unitamente ad altra documentazione necessaria,
affinché autorizzi l’ingresso del minore in Italia;
i) durante tutto il periodo di permanenza del minore in Italia, curare
la redazione di relazioni periodiche che descrivono l’andamento
dell’affidamento familiare internazionale, con particolare attenzione
all’inserimento del minore nell’ambito familiare di accoglienza,
nonché in ogni altro contesto sociale dallo stesso frequentato,
da inoltrare alle competenti autorità del Paese di origine del
minore.
Art. 5-septies. - 1. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti
familiari internazionali, ricevuta la dichiarazione di autorizzazione
all’affidamento familiare internazionale della coppia aspirante
e altra pertinente documentazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali,
unitamente ad altra documentazione rilasciata dalle competenti autorità
estere, di cui all’articolo 5-sexies, e sentito l’ente autorizzato
incaricato della procedura di affidamento sulla possibilità di
procedere a un affidamento, certifica, qualora ne ricorrano i presupposti,
che l’affidamento familiare internazionale risponde al superiore
interesse del minore e lo dichiara efficace in Italia, autorizzando
l’ingresso e la residenza in Italia del minore straniero per la
durata dell’affidamento; dispone altresì l’attribuzione
in capo al sindaco del luogo di residenza della famiglia aspirante all’affidamento
familiare internazionale o alla persona del servizio socio-assistenziale
che ha seguito la coppia nella fase di verifica della sua idoneità,
ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, della potestà
tutelare per tutto il periodo di permanenza del minore in Italia.
2. La Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali
non procede alla dichiarazione di efficacia di cui al comma 1 quando
non risultano integralmente rispettate le condizioni previste dagli
articoli 5-bis e 5-ter.
Art. 5-octies. - 1. L’autorità estera può, con provvedimento
motivato, disporre in ogni momento la sospensione dell’affidamento
familiare internazionale e il reinserimento del minore nel proprio nucleo
familiare, nel caso in cui è cessata la difficoltà della
famiglia di origine o nel caso in cui, su segnalazione dell’ente
autorizzato, sono emerse difficoltà di gestione dell’affidamento
da parte della coppia affidataria.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 e gli eventuali provvedimenti di
proroga della durata dell’affidamento familiare internazionale
pronunciati dall’autorità estera sono tempestivamente trasmessi,
a cura dell’ente autorizzato incaricato, alla Commissione per
le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, che ne dichiara
l’efficacia.
3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione dell’affidamento
familiare internazionale l’ente autorizzato incaricato ha il compito
di garantire il rientro del minore nel proprio Paese di origine.
Art. 5-nonies. - 1. Nel caso si sia proceduto a una o più proroghe
del periodo di affidamento familiare internazionale a causa del mancato
recupero della condizione di difficoltà che ha dato luogo all’affidamento
e l’autorità estera competente abbia verificato lo stato
di abbandono, o di semiabbandono se legalmente previsto, del minore,
e qualora la coppia affidataria abbia ottenuto dal tribunale per i minorenni
l’idoneità all’adozione internazionale, la stessa
può presentare la sua disponibilità ad accogliere il minore
in adozione internazionale, o aperta, nel caso tale istituto sia riconosciuto.
Art. 5-decies. - 1. Le associazioni che intendono svolgere attività
finalizzata alla realizzazione dell’affidamento familiare internazionale,
per essere autorizzate ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera
c), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere fini di lucro e assicurare una gestione contabile trasparente;
b) essere dirette e composte da persone con adeguata formazione e competenza
nel campo degli affidamenti familiari internazionali, con idonee qualità
morali;
c) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti ai relativi albi professionali, che
abbiano la capacità di sostenere adeguatamente la famiglia prima,
durante e dopo l’affidamento.
Art. 5-undecies. - 1. L’autorità centrale italiana in materia
di affidamento familiare internazionale è individuata nella Commissione
per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali, di cui all’articolo
38.»;
b) all’articolo 38, comma 1, le parole: «la Commissione
per le adozioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti:
«la Commissione per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali»;
c) all’articolo 39, comma 1:
1) all’alinea, le parole: «la Commissione per le adozioni
internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione
per le adozioni e gli affidamenti familiari internazionali»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «per le adozioni» sono
inserite le seguenti: «e gli affidamenti familiari» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di affidamento familiare»;
3) alla lettera b), le parole: «adozione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «adozione e affidamento familiare
internazionali»;
4) alla lettera c), le parole: «degli enti di cui all’articolo
39-ter» sono sostituite dalle seguenti: «delle associazioni
e degli enti di cui agli articoli 5-decies e 39-ter»;
5) alla lettera e), le parole: «di adozione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «di adozione e di affidamento
familiare internazionali»;
6) alla lettera f), le parole: «dell’adozione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’adozione e dell’affidamento
familiare internazionali»;
7) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dell’affidamento familiare»;
8) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
di affidamento familiare»;
9) alla lettera i), dopo le parole: «dell’adozione»
sono inserite le seguenti: «o dell’affidamento familiare»;
10) alla lettera l), le parole: «con enti diversi da quelli di
cui all’articolo 39-ter» sono sostituite dalle seguenti:
«con associazioni ed enti diversi da quelli di cui agli articoli
5-decies e 39-ter»;
d) all’articolo 39, comma 2, dopo le parole: «all’adozione»
sono inserite le seguenti: «o all’affidamento familiare»;
e) all’articolo 39, comma 4, dopo le parole: «delle adozioni»
sono inserite le seguenti: «e degli affidamenti familiari»;
f) all’articolo 39-bis, le parole: «per l’adozione
internazionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«per l’adozione e l’affidamento familiare internazionali»;
g) all’articolo 39-ter, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dell’adozione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’adozione e dell’affidamento
familiare internazionali»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
l’affidamento familiare»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «all’adozione»
sono inserite le seguenti: «o all’affidamento familiare»;
4) alla lettera f), le parole: «dell’adozione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’adozione e dell’affidamento
familiare internazionali».
Art. 2.
(Organizzazione e funzioni della Commissione per le adozioni e gli affidamenti
familiari internazionali)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge,
con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia
e della salute, si provvede alle necessarie modificazioni al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999,
n. 492.
2. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1 disciplina, in particolare,
la riorganizzazione interna della Commissione di cui all’articolo
38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificato dalla
presente legge, sulla base dei seguenti princìpi:
a) stabilire la disciplina delle procedure che le associazioni e gli
enti autorizzati per gli affidamenti familiari internazionali, di cui
agli articoli 5-decies e 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificata dalla presente legge, devono rispettare per ottenere l’autorizzazione
a operare e per chiedere eventuali modifiche o revoche del relativo
provvedimento, nonché la disciplina dei requisiti richiesti per
l’ottenimento dell’autorizzazione e la conseguente iscrizione
all’albo;
b) conferire, da parte del presidente della Commissione, la delega a
uno o più componenti della stessa di funzioni riferite a settori
omogenei di intervento, individuati ai sensi della lettera c);
c) riorganizzare le funzioni della Commissione in appositi settori di
intervento, individuati per i seguenti ambiti:
1) attività di controllo sugli enti autorizzati in merito alle
procedure inerenti le adozioni internazionali;
2) gestione delle attività inerenti all’organizzazione
e al controllo delle procedure di affidamento familiare internazionale,
nonché attività di controllo sulle associazioni e sugli
enti autorizzati in merito allo svolgimento delle relative procedure;
3) attività di informazione sull’adozione internazionale
e sull’affidamento familiare internazionale alle coppie e attività
di informazione e di formazione a tutti gli operatori del settore;
4) gestione dei rapporti internazionali con i Paesi esteri, ivi compresi
quelli che non hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476,
favorendo ogni accordo teso a migliorare l’attuazione delle procedure
di affidamento familiare internazionale e di adozione internazionale,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della
Commissione e composizione della stessa con funzionari appartenenti
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni
pubbliche collocati in posizione di distacco a tempo pieno, senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Al fine di evitare che la realizzazione di tali programmi possa
comportare, anche solo indirettamente, la violazione o la non applicazione
dei princìpi e delle disposizioni della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476, sono esclusi dai programmi solidaristici di accoglienza
temporanea i minori per i quali sussistono le condizioni per l’affidamento
familiare internazionale di cui al titolo I-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184. In tali programmi sono, invece, ricompresi i minori stranieri
che risiedono temporaneamente in Italia presso centri di soggiorno appositamente
organizzati dagli enti locali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Comitato cura ogni due anni la redazione di una relazione
sull’attività svolta e la trasmette al Parlamento».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è conseguentemente modificato, in attuazione del presente articolo,
il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 dicembre 1999, n. 535, in particolare prevedendo che i programmi solidaristici
di accoglienza temporanea consistano, per i minori di età superiore
a quindici anni, nella realizzazione di programmi di studio e di formazione
professionale e nell’istituzione presso il Comitato per i minori
stranieri di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di un albo delle associazioni interessate
alla realizzazione dei programmi medesimi.