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ENTI AUTORIZZATI

ALTRI COORDINAMENTI

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

INTERPELLANZA
PARLAMENTARE
5 MAGGIO 2005

TESTO
DEL PROTOCOLLO DAL SITO DELLA CAI
INTEGRAZIONI
AL PROTOCOLLO DAL SITO DEL GOVERNO ITALIANO

PROTOCOLLO
FINALE 2007

INTERPELLANZA
PARLAMENTARE
12 OTTOBRE 2006

LEGGI E
REGOLAMENTI
BIELORUSSIA
ITALIA

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PROTOCOLLO
del 12 dicembre 2005
di collaborazione tra il Ministero
dell’Istruzione della Repubblica di Belarus e la Commissione per
le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana in materia di adozione di minori, cittadini
della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani
Dal 2001 al 2004, 821 minori, cittadini della Repubblica di Belarus, sono
stati adottati da cittadini della Repubblica Italiana. In seguito ai cambiamenti
intervenuti nelle regolamentazione giuridica della procedura di adozione
internazionale nella Repubblica di Belarus è emersa la necessità
di rivedere la procedura di adozione dei minori, cittadini della Repubblica
di Belarus (di seguito, minori) da parte di cittadini della Repubblica
Italiana, nonché di sottoscrivere il presente Protocollo tra il
Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus (di seguito,
Ministero dell’Istruzione) e la Commissione per le adozioni internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
(di seguito, Commissione).
Il concetto di “minore” definisce le persone dal momento della
nascita fino al raggiungimento del 18° anno di età.
Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione concordano, con il
presente Protocollo, nuove modalità di cooperazione e convengono
quanto segue:
1. Le Parti seguono la procedura d’adozione dei minori
da parte di cittadini della Repubblica Italiana conformemente alla legislazione
della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana e ai principi
fondamentali della Convenzione de L’Aja sulla tutela dei minori
e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio
1993.
2. Il “Centro nazionale per le adozioni”, istituzione
del Ministero dell’Istruzione (di seguito, Centro) collabora nella
materia delle adozioni di minori da parte di cittadini della Repubblica
Italiana soltanto con quegli enti per le adozioni che sono autorizzati
dalla Commissione ad operare nel campo delle adozioni
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internazionali dei minori da parte
di cittadini della Repubblica Italiana (di seguito, Enti autorizzati).
3. Ai fini della collaborazione e cooperazione con il Centro
in materia di adozione di minori da parte di cittadini della Repubblica
Italiana, la Commissione autorizza e il Ministero dell’Istruzione
determina i seguenti enti autorizzati:
1) Associazione Italiana Pro Adozioni- Erga Pueros - Onlus
2) Associazione Adozioni Alfabeto - Onlus
3) Associazione Rete Speranza - Onlus
4) Associazione La Cicogna – Amici di Cernobyl - Onlus
5) Associazione Ariete - Onlus
6) Associazione Brutia - Onlus
7) Associazione Bambini di Cernobyl - Onlus
4. Al fine di prestare i servizi concernenti il soggiorno degli
aspiranti all’adozione nonché al fine di assicurare la cooperazione
con il Centro, ad eccezione dell’individuazione dei minori e dell’adozione
degli stessi a nome o nell’interesse delle persone che desiderano
adottarli, gli enti autorizzati stipulano, nel territorio della Repubblica
di Belarus, i relativi accordi con persone fisiche.
Tali accordi,inoltre, possono prevedere l’organizzazione
dei servizi di accoglienza, sistemazione e soggiorno degli aspiranti all’adozione,
la traduzione orale e/o scritta nonche’ l’assistenza nella
formalizzazione dell’adozione consentita dalla legislazione della
Repubblica di Belarus, il compimento di determinati atti affidati agli
enti autorizzati per l’adozione dei minori, atti connessi alla presentazione
e al rilascio dei documenti presso il Centro e presso altre organizazioni
(enti) della Repubblica di Belarus.
5. I dati sugli Enti autorizzati e sulle persone fisiche di cui
al punto 4 del presente Protocollo, vengono inseriti nel Registro degli
enti e delle organizzazioni straniere per le adozioni internazionali.
6. La Commissione assicura la presentazione al Centro, da parte
degli enti autorizzati, dei documenti delineanti gli indirizzi fondamentali
di attività, conformemente alle prescrizioni del punto 6 del “Regolamento
sulle modalità di
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coordinamento della procedura di adozione internazionale
e sulla cooperazione con gli enti e le organizzazioni competenti degli
Stati esteri nel quadro della presente procedura”, approvato con
Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 21
settembre 2004 n. 1173.
7. La Commissione presenta al Ministero dell’Istruzione
una lettera di assicurazione sull’obbligo di informare ogni anno,
per i cinque anni successivi all’adozione, il Centro circa le condizioni
di vita e di educazione di ciascun minore adottato nelle famiglie dei
cittadini della Repubblica Italiana. Tale lettera deve essere confermata
dalla Commissione almeno di una volta all’anno.
8. L’obbligo di esercitare il controllo sulle condizioni
di vita e di educazione del minore adottato da cittadini della Repubblica
Italiana, di compilare le corrispondenti relazioni, di tradurle in lingua
russa e inviarle per posta direttamente al Centro, è affidato dalla
Commissione agli Enti autorizzati che hanno partecipato alla preparazione
dei documenti per una determinata adozione.
Le informazioni sulle condizioni di vita e di educazione del minore nella
famiglia dei cittadini della Repubblica Italiana vengono recapitate dagli
Enti autorizzati al Centro ogni anno per i cinque anni successivi all’adozione.
Tali informazioni devono essere accompagnate da almeno due fotografie
del minore.
9. La Commissione sensibilizzerà i cittadini della Repubblica
Italiana che hanno adottato minori bielorussi, a collaborare con i rappresentanti
dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana
(di seguito, Ambasciata) per la raccolta delle informazioni sui detti
minori.
10. Gli Enti autorizzati presentano all’Ambasciata, per
il successivo invio al Centro tramite il Ministero degli Esteri della
Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all’adozione
conformemente all’elenco stabilito al punto 6 del “Regolamento
sulle modalità di adozione dei minori e l’affidamento della
tutela e la curatela degli stessi a cittadini stranieri, apolidi o cittadini
della Repubblica di Belarus che abbiano residenza permanente nel territorio
di uno Stato estero”, regolamento approvato con Delibera del Consiglio
dei Ministri della Repubblica di Belarus del 28 ottobre 1999 n. 1679 (di
seguito, Regolamento), ivi compresa la
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certificazione medica attestante che gli aspiranti all’adozione
non hanno malattie tali da pregiudicare l’adozione di un minore.
Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell’invio nella Repubblica
di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica Italiana per l’esame
della domanda di adozione del minore.
11. Tutti i documenti indicati al punto 6 del Regolamento (ad
eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante l’identità),
nonché le firme degli aspiranti all’adozione, devono essere
autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite nella Repubblica
Italiana e nella Repubblica di Belarus e tradotti in lingua russa. Le
traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità stabilite,
possono essere autenticate nella Repubblica Italiana a cura dell’Ambasciata
della Republica di Belarus in Italia o da un notaio, oppure nella Repubblica
di Belarus da un notaio.
12. La dichiarazione che gli aspiranti all’adozione non
sono stati privati della patria potestà, né limitati nel
suo esercizio, né riconosciuti incapaci o limitatamente capaci
di agire, né esonerati dall’impegno di tutela o curatela
per l’ inadeguato adempimento di tale impegno, ne’ revocati
come genitori adottivi, viene rilasciata dal responsabile dell’Ente
autorizzato che ha partecipato alla preparazione dei documenti per una
determinata adozione.
13. La Commissione rilascia l’autorizzazione scritta al
proseguimento della procedura di adozione del minore, nella quale si dichiara
che ne verra’ autorizzato l’ingresso e la residenza permanente
nella Repubblica Italiana dopo la sentenza di adozione pronunciata nella
Repubblica di Belarus. Tale autorizzazione è contenuta in ogni
pratica di adozione di un minore da parte di cittadini della Repubblica
Italiana.
Tale autorizzazione dimostra che il minore può entrare nella Repubblica
Italiana e risiedervi permanentemente a condizione che siano rispettati
i dettami della legislazione in materia di adozione della Repubblica di
Belarus e della Repubblica Italiana.
14. Dopo l’esame preliminare dei documenti presentati conformemente
al punto 10 del presente Protocollo, il Centro individuerà il minore
da adottare tra i minori
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compresi nell’elenco per le adozioni internazionali
oppure per l’adozione secondo le modalità stabilite di un
determinato minore (adozione nominativa), se esso è indicato nella
domanda degli aspiranti all’adozione.
15. Gli organi di tutela e curatela della Repubblica di Belarus
accertano caso per caso, in conformità della legislazione della
Repubblica di Belarus, per i minori che abbiano raggiunto l’età
di dieci anni il consenso degli stessi all’adozione e lo trasmettono
al Centro. Tale consenso viene dato dal minore secondo le modalità
stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
16. Il Centro tramite l’Ente autorizzato presenta alla
Commissione il certificato attestante che il minore è incluso nell’elenco
per le adozioni internazionali. Il certificato comprende anche l’informazione
relativa all’ottenimento del consenso all’adozione da parte
del minore che abbia raggiunto l’età di dieci anni.
17. Il Centro fornisce agli aspiranti all’adozione, tramite
l’Ente autorizzato, le informazioni sulla possibilità di
adottare un determinato minore e copia dei documenti previsti al punto
9 del Regolamento.
Affinché gli aspiranti all’adozione possano esercitare il
diritto di conoscere personalmente il minore, essi si rivolgono al Centro
per ottenere il permesso di visitarlo.
L’Ente autorizzato informa la Commissione sull’esito della
conoscenza con il minore e fornisce alla stessa una copia dei documenti
ricevuti in conformità della prima parte del presente punto.
18. L’Ente autorizzato invia al Centro la domanda degli
aspiranti all’adozione di un minore determinato (adozione nominativa),
indirizzata al Tribunale competente della Repubblica di Belarus.
19. L’eventualità che i cittadini della Repubblica
Italiana possano adottare minori-orfani o minori rimasti senza la tutela
dei genitori, per i quali sia stata istituita la tutela o la curatela,
può essere esaminata soltanto con il consenso del loro tutore o
curatore, concesso secondo le modalità stabilite dalla legislazione
della Repubblica di Belarus.
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20. Per ottenere l’autorizzazione
all’ingresso e alla residenza permanente nella Repubblica Italiana
del minore adottato, l’Ente autorizzato invia alla Commissione la
copia della sentenza del Tribunale della Repubblica di Belarus riguardante
la sua adozione. Sulla base della sentenza di adozione del Tribunale della
Repubblica di Belarus, la Commissione rilascia l’autorizzazione
definitiva all’ingresso ed alla residenza permanente nella Repubblica
Italiana del minore adottato. Sulla base di questa autorizzazione della
Commissione, l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Belarus
procede al rilascio del visto d’ingresso nella Repubblica Italiana
del minore adottato per risiedervi permanentemente.
21. Il minore adottato da cittadini della Repubblica Italiana
gode, dal momento della sua adozione, di tutti i diritti e di tutte le
garanzie di cui usufruisce ogni minore,cittadino della Repubblica Italiana.
22. Il controllo sull’adempimento da parte dei cittadini
della Repubblica Italiana dell’impegno di registrare il minore adottato
presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata della Repubblica
di Belarus in Italia compete agli Enti autorizzati che hanno preparato
i documenti per l’adozione di detto minore.
23. Qualora nell’attività dell’Ente autorizzato
fossero accertate violazioni alla legislazione della Repubblica Italiana
oppure della Repubblica di Belarus, il Centro e la Commissione si impegnano
ad informarsi reciprocamente di ciò. Inoltre, il Centro comunica
al Ministero dell’Istruzione le violazioni accertate nell’attività
dell’Ente autorizzato.
24. Dopo la segnalazione di violazioni accertate da parte del
Centro nell’attività dell’Ente autorizzato, il Ministero
dell’Istruzione può cessare la collaborazione con tale Ente
autorizzato.
25. La Commissione si assume l’impegno di presentare le
relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati
prima della firma del presente protocollo senza la partecipazione degli
Enti autorizzati nonché dei minori adottati con la collaborazione
degli Enti autorizzati con i quali il Ministero dell’Istruzione
ha cessato di collaborare.
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26. Il Ministero dell’Istruzione
e la Commissione assicurano il pieno rispetto dei principi della Convenzione
de L’Aja del 29 maggio 1993 e delle convenzioni internazionali sui
diritti del fanciullo nonché di quelle per la repressione del traffico
di minori e di esseri umani, pienamente recepite nell’ordinamento
italiano e bielorusso, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi violazione
dei diritti dei minori.
Nel caso si verifichi il mancato inserimento del minore nella famiglia
e qualora si presentino altri fattori negativi, oppure ci sia stata revoca
dell’adozione, la Commissione informa immediatamente il Ministero
dell’Istruzione ed il Centro. L’ulteriore sistemazione di
tale minore viene risolta congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione
e dalla Commissione, in conformità della legislazione della Repubblica
Italiana e della Repubblica di Belarus.
27. Nel caso in cui il soggiorno di minori, cittadini della Repubblica
di Belarus, si protragga sul territorio della Repubblica Italiana oltre
i termini stabiliti, la Commissione, nell’ambito delle proprie competenze,
collaborerà con il Ministero dell’Istruzione per il loro
rientro nella Repubblica di Belarus o per il riconoscimento a tali minori
di uno stato giuridico conforme alla legislazione della Repubblica di
Belarus e della Repubblica Italiana.
28. Il Centro e la Commissione, confermando la loro intenzione
di cooperare e l’impegno di prendere tutti i provvedimenti indispensabili
per garantire la tutela e la piena osservanza dei diritti dei minori adottati
da cittadini della Repubblica Italiana, concordano che il Centro e la
Commissione mantengano i collegamenti per lo scambio delle informazioni
sulle modifiche alla legislazione della Repubblica d’Italia e della
Repubblica di Belarus, allo scpo di superare eventuali ostacoli nel corso
delle adozioni.
29. La Commissione favorirà l’attuazione di progetti
speciali nel campo dell’istruzione e della cura, progetti volti
a migliorare le condizioni di vita dei minori nella Repubblica di Belarus.
30. Il Ministero dell'Istruzione si impegna ad organizzare entro
il 1 marzo 2006, nei limiti della propria competenza, l’esame di
tutte le pratiche pervenute al Centro
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prima del mese di ottobre 2004 e di quelle giacenti
presso il Centro al momento della sottoscrizione del Protocollo, con la
ferma intenzione di rispettare i principi fondamentali della Convenzione
de L’Aja del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse
dei minori e tenendo conto dei legami affettivi che si sono instaurati
tra i minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
Al fine di esaminare tutte le pratiche sopraindicate, la questione del
rinnovo dei documenti con il termine di validità scaduto verrà
risolta dal Centro tramite gli enti autorizzati.
31. Il Protocollo, sottoscritto l’ 11 aprile 2002, perde
la sua validità dal momento della firma del presente Protocollo.
Fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 in doppia copia
nelle lingue italiana e russa.
Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica
di Belarus
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
A.M. RADKOV
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ROBERTA CAPPONI
Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana
MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
GIUSEPPE PANOCCHIA
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