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ENTI AUTORIZZATI

ALTRI COORDINAMENTI

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

INTERPELLANZA
PARLAMENTARE
5 MAGGIO 2005

TESTO
DEL PROTOCOLLO DAL SITO DELLA CAI

INTEGRAZIONI
AL PROTOCOLLO DAL SITO DEL GOVERNO ITALIANO

PROTOCOLLO
FINALE 2007

INTERPELLANZA
PARLAMENTARE
12 OTTOBRE 2006

LEGGI E
REGOLAMENTI
BIELORUSSIA
ITALIA

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Protocollo
2005 con le integrazioni e
modifiche approvate in data 22/3/2007
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Protocollo finale 2007
1. Le Parti seguono la procedura d’adozione
dei minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana conformemente
alla legislazione della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana
e ai principi fondamentali della Convenzione de L’Aja sulla tutela
dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
del 29 maggio 1993.
2. Il “Centro nazionale per le adozioni”,
istituzione del Ministero dell’Istruzione (di seguito, Centro)
collabora nella materia delle adozioni di minori da parte di cittadini
della Repubblica Italiana soltanto con quegli enti per le adozioni che
sono autorizzati dalla Commissione ad operare nel campo delle adozioni
internazionali dei minori da parte di cittadini della Repubblica Italiana
(di seguito, Enti autorizzati).
3. Ai fini della collaborazione e cooperazione con
il Centro in materia di adozione di minori da parte di cittadini della
Repubblica Italiana, la Commissione autorizza e il Ministero dell’Istruzione
determina i seguenti enti autorizzati:
a. Associazione Italiana Pro Adozioni- Erga Pueros - Onlus
b. Associazione Adozioni Alfabeto - Onlus
c. Associazione Rete Speranza - Onlus
d. Associazione La Cicogna – Amici di Cernobyl - Onlus
e. Associazione Ariete - Onlus
f. Associazione Brutia - Onlus
g. Associazione Bambini di Cernobyl - Onlus
4. Al fine di prestare i servizi concernenti
il soggiorno degli aspiranti all’adozione nonché al fine
di assicurare la cooperazione con il Centro, ad eccezione dell’individuazione
dei minori e dell’adozione degli stessi a nome o nell’interesse
delle persone che desiderano adottarli, gli enti autorizzati stipulano,
nel territorio della Repubblica di Belarus, i relativi accordi con persone
fisiche. Tali accordi,inoltre, possono prevedere l’organizzazione
dei servizi di accoglienza, sistemazione e soggiorno degli aspiranti
all’adozione, la traduzione orale e/o scritta nonche’ l’assistenza
nella formalizzazione dell’adozione consentita dalla legislazione
della Repubblica di Belarus, il compimento di determinati atti affidati
agli enti autorizzati per l’adozione dei minori, atti connessi
alla presentazione e al rilascio dei documenti presso il Centro e presso
altre organizazioni (enti) della Repubblica di Belarus.
5. I dati sugli Enti autorizzati e sulle
persone fisiche di cui al punto 4 del presente Protocollo, vengono inseriti
nel Registro degli enti e delle organizzazioni straniere per le adozioni
internazionali.
6. La Commissione assicura la presentazione
al Centro, da parte degli enti autorizzati, dei documenti delineanti
gli indirizzi fondamentali di attività, conformemente alle prescrizioni
del punto 6 del “Regolamento sulle modalità di coordinamento
della procedura di adozione internazionale e sulla cooperazione con
gli enti e le organizzazioni competenti degli Stati esteri nel quadro
della presente procedura”, approvato con Delibera del Consiglio
dei Ministri della Repubblica di Belarus del 21 settembre 2004 n. 1173.
7. La Commissione presenta al Ministero dell’Istruzione
una lettera di assicurazione sull’obbligo di informare ogni anno,
per i cinque anni successivi all’adozione, il Centro circa le
condizioni di vita e di educazione di ciascun minore adottato nelle
famiglie dei cittadini della Repubblica Italiana. Tale lettera deve
essere confermata dalla Commissione almeno di una volta all’anno.
8. L’obbligo di esercitare il controllo sulle
condizioni di vita e di educazione del minore adottato da cittadini
della Repubblica Italiana, di compilare le corrispondenti relazioni,
di tradurle in lingua russa e inviarle per posta direttamente al Centro,
è affidato dalla Commissione agli Enti autorizzati che hanno
partecipato alla preparazione dei documenti per una determinata adozione.
Le informazioni sulle condizioni di vita e di educazione del minore
nella famiglia dei cittadini della Repubblica Italiana vengono recapitate
dagli Enti autorizzati al Centro ogni anno per i cinque anni successivi
all’adozione. Tali informazioni devono essere accompagnate da
almeno due fotografie del minore.
9. La Commissione sensibilizzerà i cittadini
della Repubblica Italiana che hanno adottato minori bielorussi, a collaborare
con i rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus
nella Repubblica Italiana (di seguito, Ambasciata) per la raccolta delle
informazioni sui detti minori.
9bis. Gli aspiranti all'adozione che intendono adottare
il minore ospitato durante i soggiorni di risanamento, presentano, attraverso
gli Enti autorizzati, all’organo di tutela e curatela del luogo
di residenza (domicilio) del minore la domanda per l’inserimento
del minore stesso nell’elenco dei minori nei confronti dei quali
è possibile effettuare l’adozione internazionale. Nel caso
dell'avvenuto inserimento del minore nell’elenco dei minori, nei
confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione internazionale,
il Centro informa gli aspiranti all'adozione attraverso l'Ente autorizzato.
9ter. Il Centro informa la Commissione sull’inserimento
di minori nell’elenco dei minori nei cui confronti è possibile
effettuare l’adozione internazionale e sulla disponibilità
all’accoglimento delle domande di adozione internazionale non
nominative.
9quater. I documenti degli aspiranti all'adozione
sono accettati dall'Ambasciata nel caso il Centro abbia comunicato all’Ambasciata
l’avvenuto inserimento del minore (minori) nell’elenco dei
minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione
internazionale
10. Gli Enti autorizzati presentano all'Ambasciata,
per il successivo invio al Centro attraverso il Ministero degli Esteri
della Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all'adozione
conformemente all'elenco di cui al punto 17 del "Regolamento sulle
modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela
e curatela internazionale degli stessi", approvato con Delibera
del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007,
N. 122, (di seguito, Regolamento), ivi compresa la certificazione medica
attestante che gli aspiranti all'adozione non soffrono di malattie tali
da pregiudicare l'adozione o l'affido di un minore, rilasciata in base
al modulo approvato dal Ministero della sanità della Repubblica
di Belarus. Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell'invio
nella Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica
Italiana per 1'esame della domanda di adozione del minore."
11. Tutti i documenti indicati al punto 17 del Regolamento
(ad eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante
l’identità), nonché le firme degli aspiranti all'adozione,
devono essere autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite
nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Belarus e tradotti in
lingua russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità
stabilite, possono essere autenticate secondo le modalità stabilite
nella Repubblica italiana o a cura dell'Ambasciata o di un notaio nella
Repubblica di Belarus.
12. La dichiarazione che gli aspiranti all’adozione
non sono stati privati della patria potestà, né limitati
nel suo esercizio, né riconosciuti incapaci o limitatamente capaci
di agire, né esonerati dall’impegno di tutela o curatela
per l’ inadeguato adempimento di tale impegno, ne’ revocati
come genitori adottivi, viene rilasciata dal responsabile dell’Ente
autorizzato che ha partecipato alla preparazione dei documenti per una
determinata adozione.
13. La Commissione rilascia l’autorizzazione scritta
al proseguimento della procedura di adozione del minore, nella quale
si dichiara che ne verra’ autorizzato l’ingresso e la residenza
permanente nella Repubblica Italiana dopo la sentenza di adozione pronunciata
nella Repubblica di Belarus. Tale autorizzazione è contenuta
in ogni pratica di adozione di un minore da parte di cittadini della
Repubblica Italiana. Tale autorizzazione dimostra che il minore può
entrare nella Repubblica Italiana e risiedervi permanentemente a condizione
che siano rispettati i dettami della legislazione in materia di adozione
della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana.
14. Dopo l’esame preliminare dei documenti presentati
conformemente al punto 10 del presente Protocollo, il Centro individuerà
il minore da adottare tra i minori compresi nell’elenco per le
adozioni internazionali oppure per l’adozione secondo le modalità
stabilite di un determinato minore (adozione nominativa), se esso è
indicato nella domanda degli aspiranti all’adozione ed è
inserito nell’elenco dei minori nei cui confronti è possibile
effettuare l’adozione internazionale.
15. Gli organi di tutela e curatela della Repubblica
di Belarus accertano caso per caso, in conformità della legislazione
della Repubblica di Belarus, per i minori che abbiano raggiunto l’età
di dieci anni il consenso degli stessi all’adozione e lo trasmettono
al Centro. Tale consenso viene dato dal minore secondo le modalità
stabilite dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
16. Il Centro tramite l’Ente autorizzato presenta
alla Commissione il certificato attestante che il minore è incluso
nell’elenco per le adozioni internazionali. Il certificato comprende
anche l’informazione relativa all’ottenimento del consenso
all’adozione da parte del minore che abbia raggiunto l’età
di dieci anni.
17. Il Centro fornisce agli aspiranti all’adozione, tramite
l’Ente autorizzato, le informazioni sulla possibilità di
adottare un determinato minore e copia dei documenti previsti nella
prima parte del punto 25 del Regolamento. Affinché gli aspiranti
all’adozione possano esercitare il diritto di conoscere personalmente
il minore, essi si rivolgono al Centro per ottenere il permesso di visitarlo.
L’Ente autorizzato informa la Commissione sull’esito della
conoscenza con il minore e fornisce alla stessa una copia dei documenti
ricevuti in conformità della prima parte del presente punto ed
informa anche entro un mese il Centro sulla decisione presa dagli aspiranti
all'adozione. Nel caso in cui gli aspiranti all'adozione non accettino
la proposta di abbinamento del Centro, la documentazione da loro presentata
è restituita al mittente conformemente al punto 26 del Regolamento.
18. L’Ente autorizzato invia al Centro la domanda degli
aspiranti all’adozione di un minore determinato (adozione nominativa),
indirizzata al Tribunale competente della Repubblica di Belarus.
19. L’eventualità che i cittadini della
Repubblica Italiana possano adottare minori-orfani o minori rimasti
senza la tutela dei genitori, per i quali sia stata istituita la tutela
o la curatela, può essere esaminata soltanto con il consenso
del loro tutore o curatore, concesso secondo le modalità stabilite
dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
20. Per ottenere l’autorizzazione all’ingresso
e alla residenza permanente nella Repubblica Italiana del minore adottato,
l’Ente autorizzato invia alla Commissione la copia della sentenza
del Tribunale della Repubblica di Belarus riguardante la sua adozione.
Sulla base della sentenza di adozione del Tribunale della Repubblica
di Belarus, la Commissione rilascia l’autorizzazione definitiva
all’ingresso ed alla residenza permanente nella Repubblica Italiana
del minore adottato. Sulla base di questa autorizzazione della Commissione,
l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica di Belarus procede
al rilascio del visto d’ingresso nella Repubblica Italiana del
minore adottato per risiedervi permanentemente.
21. Il minore adottato da cittadini della Repubblica
Italiana gode, dal momento della sua adozione, di tutti i diritti e
di tutte le garanzie di cui usufruisce ogni minore,cittadino della Repubblica
Italiana.
22. Il controllo sull’adempimento da parte dei
cittadini della Repubblica Italiana dell’impegno di registrare
il minore adottato presso l’ufficio consolare dell’Ambasciata
della Repubblica di Belarus in Italia compete agli Enti autorizzati
che hanno preparato i documenti per l’adozione di detto minore.
23. Qualora nell’attività dell’Ente
autorizzato fossero accertate violazioni alla legislazione della Repubblica
Italiana oppure della Repubblica di Belarus, il Centro e la Commissione
si impegnano ad informarsi reciprocamente di ciò. Inoltre, il
Centro comunica al Ministero dell’Istruzione le violazioni accertate
nell’attività dell’Ente autorizzato.
24. Dopo la segnalazione di violazioni accertate da
parte del Centro nell’attività dell’Ente autorizzato,
il Ministero dell’Istruzione può cessare la collaborazione
con tale Ente autorizzato.
25. La Commissione si assume l’impegno di presentare
le relazioni sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati
prima della firma del presente protocollo senza la partecipazione degli
Enti autorizzati nonché dei minori adottati con la collaborazione
degli Enti autorizzati con i quali il Ministero dell’Istruzione
ha cessato di collaborare.
26. Il Ministero dell’Istruzione e la Commissione
assicurano il pieno rispetto dei principi della Convenzione de L’Aja
del 29 maggio 1993 e delle convenzioni internazionali sui diritti del
fanciullo nonché di quelle per la repressione del traffico di
minori e di esseri umani, pienamente recepite nell’ordinamento
italiano e bielorusso, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi
violazione dei diritti dei minori.Nel caso si verifichi il mancato inserimento
del minore nella famiglia e qualora si presentino altri fattori negativi,
oppure ci sia stata revoca dell’adozione, la Commissione informa
immediatamente il Ministero dell’Istruzione ed il Centro. L’ulteriore
sistemazione di tale minore viene risolta congiuntamente dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Commissione, in conformità della
legislazione della Repubblica Italiana e della Repubblica di Belarus.
27. Nel caso in cui il soggiorno di minori, cittadini
della Repubblica di Belarus, si protragga sul territorio della Repubblica
Italiana oltre i termini stabiliti, la Commissione, nell’ambito
delle proprie competenze, collaborerà con il Ministero dell’Istruzione
per il loro rientro nella Repubblica di Belarus o per il riconoscimento
a tali minori di uno stato giuridico conforme alla legislazione della
Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana.
28. Il Centro e la Commissione, confermando la loro
intenzione di cooperare e l’impegno di prendere tutti i provvedimenti
indispensabili per garantire la tutela e la piena osservanza dei diritti
dei minori adottati da cittadini della Repubblica Italiana, concordano
che il Centro e la Commissione mantengano i collegamenti per lo scambio
delle informazioni sulle modifiche alla legislazione della Repubblica
d’Italia e della Repubblica di Belarus, allo scpo di superare
eventuali ostacoli nel corso delle adozioni.
29. La Commissione favorirà l’attuazione
di progetti speciali nel campo dell’istruzione e della cura, progetti
volti a migliorare le condizioni di vita dei minori nella Repubblica
di Belarus.
30. La Parte bielorussa, nel rispetto della propria
legislazione, organizza, a partire dal 1 aprile 2007, l’esame
delle domande che perverranno agli organi locali di tutela e di curatela
da parte degli aspiranti italiani all’adozione al fine dell’inserimento
dei minori interessati nella lista dei minori nei cui confronti è
possibile effettuare l’adozione internazionale. Ogni richiesta
sarà esaminata dalla parte bielorussa entro 60 giorni. La Parte
italiana regolamenterà la consegna delle predette domande agli
organi di tutela e curatela della residenza (domicilio) del minore.
30bis. La Parte Bielorussa organizza l’esame
della domanda di adozione internazionale, presentata secondo la procedura
di cui al punto 17 del Regolamento, entro 75 giorni dalla data del deposito
presso il Centro. Entro tale termine deve essere adottata una decisione
dal Ministro dell’Istruzione in ordine alla possibilità
di invio della pratica di adozione al Tribunale ai sensi del punto 33
del Regolamento.
30ter. La Parte italiana, entro il 1 aprile 2007, presenta
alla Parte bielorussa gli elenchi delle domande nominative dei cittadini
italiani relative all’adozione di minori bielorussi ricomprese
nell’elenco delle domande già esaminate e giacenti al Centro
al momento della firma del Protocollo, ad esclusione delle domande esaminate
con esito negativo a motivo del raggiungimento della maggiore età
da parte dei minori, dell’adozione, affidamento o tutela dei minori
presso famiglie bielorusse, del rifiuto dell’adozione da parte
dei minori o dei loro stretti parenti maggiorenni, della rinuncia da
parte dei cittadini italiani all’adozione, dell’esistenza
di forti legami affettivi tra i minori e i loro fratelli da tutelare
nell’interesse dei minori.
30 quater. La Parte bielorussa organizza il riesame
delle domande di cui al punto 30 ter ed informa la Parte italiana in
merito alle decisioni assunte entro il 1 maggio 2007.
30 quinquies. La Parte italiana organizza in tempi brevi l’attività
di informazione, collaborazione e sostegno delle altre autorità
competenti della Repubblica Italiana al fine di riconoscere ai cittadini
minorenni della Repubblica di Belarus che attualmente si trovano sul
territorio della Repubblica Italiana uno stato giuridico conforme alla
legislazione della Repubblica italiana e della Repubblica di Belarus.
30sexies. La Parti definiscono, entro il 1 maggio 2007,
la composizione di un gruppo di lavoro composto di 4 persone (due per
ciascuna Parte ) al fine di verificare lo stato di attuazione del Protocollo.
Le riunioni del gruppo di lavoro avranno luogo ogni tre mesi. Il gruppo
di lavoro informa il Ministero e la Commissione delle risultanze dell’attività
svolta perché assumano le iniziative di rispettiva competenza.
30septies. Il Ministero dell’Istruzione è
fortemente determinato a rispettare i principi della Convenzione de
L’Aja del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse
dei minori e tenendo conto dei legami affettivi instaurati tra i
minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
30octies. Le Parti assumono l’impegno di trasmettere
tempestivamente il Protocollo agli organi amministrativi, centrali e
locali, titolari di competenze in materia di adozione internazionale
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