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Integrazioni e modifiche
al Protocollo di collaborazione tra Italia e Bielorussia in materia di
adozioni
Protocollo recante integrazioni
e modifiche al Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione
della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
in materia di adozione di minori cittadini della Repubblica di Belarus
da parte di cittadini italiani
In seguito all’entrata in vigore del "Regolamento sulle modalità
di adozione internazionale dei minori e della tutela e curatela internazionale
degli stessi", approvato con Delibera del Consiglio dei Ministri
della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, n. 122, e alle intese raggiunte
nel corso degli incontri tra la delegazione italiana e i rappresentanti
delle autorità statali bielorusse, in occasione della visita nella
Repubblica di Belarus dal 18 al 22 marzo 2007, la Commissione per le adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Belarus convengono
di introdurre nel Protocollo di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione
della Repubblica di Belarus e la Commissione per le adozioni internazionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
in materia di adozione di minori, cittadini della Repubblica
di Belarus da parte di cittadini italiani (di seguito, Protocollo), firmato
a Minsk il 12 dicembre 2005, le seguenti integrazioni e modifiche:
1. Dopo il punto 9 aggiungere i seguenti:
"9bis.Gli aspiranti all'adozione che intendono adottare
il minore ospitato durante i soggiorni di risanamento, presentano, attraverso
gli Enti autorizzati, all’organo di tutela e curatela del luogo
di residenza (domicilio) del minore la
domanda per l’inserimento del minore stesso nell’elenco dei
minori nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione
internazionale. Nel caso dell'avvenuto inserimento del minore nell’elenco
dei minori, nei confronti dei quali è possibile effettuare l’adozione
internazionale, il Centro informa gli aspiranti all'adozione attraverso
l'Ente autorizzato.
9ter. Il Centro informa la Commissione sull’inserimento
di minori nell’elenco dei minori nei cui confronti è possibile
effettuare l’adozione internazionale e sulla disponibilità
all’accoglimento delle domande di adozione internazionale non nominative.
9quater.I documenti degli aspiranti all'adozione sono
accettati dall'Ambasciata nel caso il Centro abbia comunicato all’Ambasciata
l’avvenuto inserimento del minore (minori) nell’elenco dei
minori nei confronti dei quali è possibile
effettuare l’adozione internazionale."
2. Il punto 10 è sostituito dal seguente:
"10. Gli Enti autorizzati presentano all'Ambasciata,
per il successivo invio al Centro attraverso il Ministero degli Esteri
della Repubblica di Belarus, i documenti degli aspiranti all'adozione
conformemente all'elenco di cui al punto 17 del "Regolamento sulle
modalità di adozione internazionale dei minori e della tutela e
curatela internazionale degli stessi", approvato con Delibera del
Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus del 31.01.2007, N.
122, (di seguito, Regolamento), ivi compresa la certificazione medica
attestante che gli aspiranti all'adozione non soffrono di malattie tali
da pregiudicare l'adozione o l'affido di un minore, rilasciata in base
al modulo approvato dal Ministero della sanità della Repubblica
di Belarus. Gli Enti autorizzati informano la Commissione dell'invio nella
Repubblica di Belarus dei documenti dei cittadini della Repubblica Italiana
per 1'esame della domanda di adozione del minore."
3. Il punto 11 è sostituito dal seguente:
"11.Tutti i documenti indicati al punto 17 del Regolamento
(ad eccezione della copia del passaporto o di altro documento attestante
l’identità), nonché le firme degli aspiranti all'adozione,
devono essere autenticati e legalizzati secondo le modalità stabilite
nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Belarus e tradotti in
lingua russa. Le traduzioni dei documenti, legalizzati secondo le modalità
stabilite, possono essere autenticate secondo le modalità stabilite
nella Repubblica italiana o a cura dell'Ambasciata o di un notaio nella
Repubblica di Belarus."
4. Al punto 14, dopo le parole "gli aspiranti
all'adozione" aggiungere le parole "ed è inserito nell’elenco
dei minori nei cui confronti è possibile effettuare l’adozione
internazionale".
5. Al punto 17:
a) sostituire le parole "al punto 9" con le parole "nella
prima parte del punto 25";
b) dopo le parole "della prima parte del presente punto." aggiungere
le parole "ed informa anche entro un mese il Centro sulla decisione
presa dagli aspiranti all'adozione. Nel caso in cui gli aspiranti all'adozione
non accettino la proposta di abbinamento del Centro, la documentazione
da loro presentata è restituita al mittente conformemente al punto
26 del Regolamento".
6. Il punto 30 è sostituito dai seguenti:
“30. La Parte bielorussa, nel rispetto della propria
legislazione, organizza, a partire dal 1 aprile 2007, l’esame delle
domande che perverranno agli organi locali di tutela e di curatela da
parte degli aspiranti italiani all’adozione al fine dell’inserimento
dei minori interessati nella lista dei minori nei cui confronti è
possibile effettuare l’adozione internazionale. Ogni richiesta sarà
esaminata dalla parte bielorussa entro 60 giorni. La Parte italiana regolamenterà
la
consegna delle predette domande agli organi di tutela e curatela della
residenza (domicilio) del minore.
30bis. La Parte Bielorussa organizza
l’esame della domanda di adozione internazionale, presentata secondo
la procedura di cui al punto 17 del Regolamento, entro 75 giorni dalla
data del deposito presso il Centro. Entro tale termine deve essere adottata
una decisione dal Ministro dell’Istruzione in ordine alla possibilità
di invio della pratica di adozione al Tribunale ai sensi del punto 33
del Regolamento.
30ter. La Parte italiana, entro il 1 aprile 2007, presenta
alla Parte bielorussa gli elenchi delle domande nominative dei cittadini
italiani relative all’adozione di minori bielorussi ricomprese nell’elenco
delle domande già esaminate e giacenti al Centro al momento della
firma del Protocollo, ad esclusione delle domande esaminate con esito
negativo a motivo del raggiungimento della maggiore età da parte
dei minori, dell’adozione, affidamento o tutela dei minori presso
famiglie bielorusse, del rifiuto dell’adozione da parte dei minori
o dei loro stretti parenti maggiorenni, della rinuncia da parte dei cittadini
italiani all’adozione, dell’esistenza di forti legami affettivi
tra i minori e i loro fratelli da tutelare nell’interesse dei minori.
30 quater La Parte bielorussa organizza il riesame delle
domande di cui al punto 30 ter ed informa la Parte italiana in merito
alle decisioni assunte entro il 1 maggio 2007.
30 quinquies. La Parte italiana organizza in tempi brevi
l’attività di informazione, collaborazione e sostegno delle
altre autorità competenti della Repubblica Italiana al fine di
riconoscere ai cittadini minorenni della Repubblica di Belarus che attualmente
si trovano sul territorio della Repubblica Italiana uno stato giuridico
conforme alla legislazione della Repubblica italiana e della Repubblica
di Belarus.
30sexies. La Parti definiscono, entro il 1 maggio 2007,
la composizione di un gruppo di lavoro composto di 4 persone (due per
ciascuna Parte ) al fine di verificare lo stato di attuazione del Protocollo.
Le riunioni del gruppo di lavoro avranno luogo ogni tre mesi. Il gruppo
di lavoro informa il Ministero e la Commissione delle risultanze dell’attività
svolta perché assumano le iniziative di rispettiva competenza.
30septies. Il Ministero dell’Istruzione è
fortemente determinato a rispettare i principi della Convenzione de L’Aja
del 29 maggio 1993, privilegiando il superiore interesse dei minori e
tenendo conto dei legami affettivi instaurati tra i
minori bielorussi e i candidati italiani all’adozione.
30octies. Le Parti assumono l’impegno
di trasmettere tempestivamente il Protocollo agli organi amministrativi,
centrali e locali, titolari di competenze in materia di adozione internazionale.”
Firmato nella città di Minsk il 22 marzo 2007 in duplice copia
nelle lingue italiana e russa.
Per il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di
Belarus
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MINISTRO DELL'ISTRUZIONE A.M. RADKOV
Per la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ROBERTA CAPPONI
Per il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
italiana:
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Ambasciatore ADRIANO BENEDETTI, Direttore Generale per gli italiani all’estero
e la politica migratoria
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